Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2468 del 02/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2468 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RONGHI LUIGI N. IL 29/06/1972
DELL’ORFANO STEFANO N. IL 16/09/1985
avverso la sentenza n. 618/2013 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 26/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 02/12/2015

Ronghi Luigi e Dell’Orfano Stefano hanno proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari – Sez. Distaccata di Sassari
che, in data 26/02/2014, ha riformato con esclusivo riferimento al trattamento
sanzionatorio la condanna pronunciata in data 8/01/2013 dal Tribunale di Sassari
in relazione ai reati di cui agli artt.110 cod. pen. e 73, commi 1 e 1-bis, 80,
comma 1 lett.d), d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (capo A), agli artt.110 cod. pen. e
2 legge 2 ottobre 1967, n.895 (capo B) ed agli artt.110 e 648 cod. pen. (capo
C).
Ronghi Luigi deduce violazione di legge e manifesta illogicità della
motivazione con riguardo al riconosciuto concorso di tale imputato nelle condotte
illecite poste in essere dal Dell’Orfano, avendo il giudice di merito trascurato che
il Ronghi frequentava il Dell’Orfano per il mero fine utilitaristico di fare uso
gratuito di stupefacenti.
Dell’Orfano Stefano deduce vizio di motivazione per non avere la Corte
territoriale specificato per quale ragione non fosse possibile pervenire ad un
giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti di cui all’art.62 bis cod. pen.
I ricorsi sono inammissibili.
Deve rilevarsi che, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve
risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le
varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere
al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di
legittimità (in tal senso,
ex plurimis, Sez. 5, n. 4295 del 07/10/1997, Di Stefano, Rv. 209040; Sez. 3,
n.4115 del 27/11/1995, dep. 1996, Beyzaku, Rv. 203272). Tale principio, più
volte ribadito dalle varie sezioni della Corte di Cassazione, è stato altresì avallato
dalle stesse Sezioni Unite, le quali hanno precisato che esula dai poteri della
Corte di Cassazione quello di una degli elementi di fatto, posti a
sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al
giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.
207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica
dell’art.606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n.
46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può
esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di
legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta,
Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che
si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze
esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009,
Candita, Rv.244181). Delineato nei superiori termini l’orizzonte del presente
scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente Ronghi invoca, in realtà, una
considerazione alternativa del compendio probatorio.
Nella sentenza impugnata la Corte territoriale ha riportato una serie di
elementi circostanziali del fatto messi in evidenza dal giudice di primo grado
(l’abituale frequentazione del garage in cui era stata rinvenuta la droga da parte
del Ronghi, le impronte digitali dell’imputato sul nastro adesivo utilizzato per il
confezionamento delle dosi, la consistente somma di denaro rinvenuta nella sua
abitazione e l’incompatibilità di essa con l’attività svolta dal Ronghi, la posizione
ben visibile della pistola nel garage, ritenuto un vero e proprio laboratorio di
2

Motivi della decisione

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in data 2 dicembre 2015
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,

confezionamento delle dosi destinate allo spaccio), ed ha svolto ulteriori
argomenti (pag.10) a sostegno del giudizio di colpevolezza del Ronghi.
Analogamente, con riguardo a Dell’Orfano Stefano, nella sentenza
impugnata si rinviene espressa indicazione delle ragioni del diniego del giudizio
di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (pag.12).
A fronte di tali specifiche motivazioni, le censure mosse nei ricorsi si
presentano meramente ripetitive di analogo motivo di appello.
Ma, come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis,
Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica
dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui
si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di
motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono
indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono
ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto,
innanzitutto e indefettibilnnente il confronto puntuale (cioè con specifica
indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il
dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
Il motivo di ricorso in cassazione, poi, è caratterizzato da una duplice specificità.
Deve essere sì anch’esso conforme all’art. 581 lett.c) cod.proc.pen. (e quindi
contenere l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell’impugnazione); ma quando
censura le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì,
contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, così che
esso sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall’art. 606,comma 1,
lett. e) cod.proc.pen., deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della
sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per
giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.
Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso
in esame, si limita a riprodurre il motivo d’appello, non confrontandosi con la
motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità,
venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la
critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione
il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall’essere destinatario di
specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

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