Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24677 del 09/07/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 24677 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA
Data Udienza: 09/07/2014

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

BUSOLIN Giovanni, nato a Venezia il 7 aprile 1964;
CONTI Loris, nato a Rimini il 12 ottobre 1961;
VELLA Enrico, nato a Nogara, il 17 settembre 1960;

nonché dalla seguenti costituite parti civili:
Provincia di Venezia, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore;
Provincia di Treviso, in Persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore;

avverso la sentenza n. 343 della Corte di appello di Venezia emessa il 7 marzo
2013;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi;

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sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Aldo POLICASTRO
il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi
presentati dagli imputati e l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al
giudice civile, limitatamente alle statuizioni civili;

sentiti, altresì, l’avv. Gian Paolo COLOSIMO, del foro di Rimini, per il ricorrente
Conti e in qualità di sostituto dell’avv. Domenico GIURI, per il Rossi; l’avv. Roberto
ZAZZA, del foro di Roma, per i ricorrenti Busolin e Velia; l’avv. Gianni MORRONE,
del foro di Padova, per Barbetta; l’avv. Giancarlo DI GIULIO, del foro di Roma, in
sostituzione dell’avv.ssa Cynthia DE CONCILIIS, del foro di Roma, per i ricorrenti
Busolin e Velia; l’avv. Sebastiano TONON, del foro di Venezia, anche in sostituzione
dell’avv. Mariano ROSSETTI, del foro di Bologna, per le costituite parti civili Regione
Veneto, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Venezia e Provincia di Treviso; l’avv.
Italo BAGOZZO, del Foro di Padova, per il Comune di Pernumia; l’avv. Emanuele
Romanelli, del foro di Roma, in sostituzione dell’avv. Alfredo ZABEO, del foro di
Venezia, per il Comune di Mira; l’avv. Alessia CIPROTTO, del foro di Roma, in
sostituzione dell’avv. Gabriele PAFUNDI, deòl foro di Roma, per il Comune di Mira e
l’avv.ssa Cristina GERARDIS, della Avvocatura generale dello Stato, per la parte
civile Ministero dell’Ambiente, i quali hanno tutti insistito per l’accoglimento dello
loro rispettive richieste.

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RITENUTO IN FA1TO
Con un’articolatissima sentenza, datata 7 marzo 2013, la Corte di appello
di Venezia, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Venezia il
precedente

10 settembre 2009, dichiarava

non doversi

procedere nei

confronti di tutti gli imputati allora evocati in giudizio essendosi i numerosi
reati loro contestati – aventi ad oggetto la plurima violazione della disciplina
sulla gestione, smaltimento e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi
nonché un’ipotesi di associazione per delinquere – tutti estinti per intervenuta
prescrizione.
Nondimeno, la Corte territoriale, ritenuta la astratta sussumibilità delle
condotte contestate all’interno del paradigma accusatorio riscontrato dal
giudice di prime cure, confermava la condanna degli imputati nonché dei
responsabili civili al risarcimento del danno patito dalle costituite parti civili,
sia pure diversificando la posizione del Ministero dell’ambiente, esclusivo
beneficiario del risarcimento del danno ambientale, da quella delle altre parti
ammesse alla tutela della loro posizione soggettiva di diritto privato, ritenendo
risarcibile in favore di queste ultime il solo danno rilevante ai sensi dell’art.
2043 cod. civ.
Hanno proposto ricorso per cassazione taluni degli imputati ed alcune
delle costituite parti civili.
Partendo dalla impugnazione di queste ultime, si osserva che, con ricorsi
sostanzialmente identici, la Amministrazione provinciale di Venezia e quella di
Treviso hanno impugnato la sentenza della Corte territoriale nella parte in cui
in essa, in tal senso rigettando uno dei motivi di appello già formulato avverso
la sentenza del giudice di prime cure, è stato negato agli enti territoriali

,

diversi dal Ministero dell’Ambiente il risarcimento del danno ambientale puro.

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In particolare, ed in estrema sintesi, le ricorrenti, pur consapevoli del fatto
che, una volta entrato in vigore il dlgs n. 152 del 2006, ai sensi dell’art. 311
di tale testo normativa, è riservato allo Stato e per esso al Ministero
dell’Ambiente il potere di agire per il risarcimento del danno ambientale,
osservano che, sempre a tenore di quanto ivi previsto dall’art. 303, comma 1,
lettera f), del detto decreto legislativo, le norme contenute nella sua parte
sesta, non sono retroattive; da qui esse fanno derivare la possibilità di
continuare ad applicare alla fattispecie in questione, verificatasi in epoca
anteriore alla entrata in vigore del dlgs n. 152 del 2006, fissata al 29 aprile
2006, l’art. 18 della legge n. 349 del 1986 il quale, invece, prevedeva una più
ampia platea di soggetti legittimati a richiedere il risarcimento per il danno
ambientale puro.
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In via gradata rispetto all’accoglimento del precedente motivo di doglianza
le predette amministrazioni provinciali lamentano anche il fatto che, in
occasione della determinazione della provvisionale liquidata dai giudici del
merito in relazione al risarcimento del danno

ex art. 2043 cod. civ., essa sia

stata limitata alla misura di euro 25.000,00 per la provincia di Treviso e di
euro 40.000,00 per quella di Venezia, misura ritenuta incongrua rispetto alla
entità del danno a detto titolo patito dai due enti territoriali in questione.
Relativamente alla posizione degli imputati, hanno proposto ricorso per
cassazione Conti Loris, Velia Enrico e Busolin Giovanni.
Quanto al Conti, questi, riformulando in sede di legittimità una censura
già svolta nei confronti della sentenza di primo grado, ha dedotto la
incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia, in favore di quello di
Padova, ciò in funzione del fatto che, indiscussa la maggiore gravità fra gli
illeciti contestati del reato di cui all’art. 260 del dlgs n. 152 del 2006, questo si
sarebbe

realizzato,

sotto

il

profilo della

priorità

temporale,

dapprima

nell’ambito del circondario di Padova e non in quello di Venezia, per cui la
competenza a giudicare rispetto ai reati di cui al processo spettava all’autorità
giudiziaria patavina.
Nel formulare i propri motivi di ricorso anche Busolin Giovanni ha
primieramente

dedotto,

sostanzialmente

sulla

base

delle

medesime

argomentazioni formulate dal Conti la incompetenza territoriale del Tribunale
di Venezia in favore di quella del Tribunale di Padova.
Ha, quindi, ritenuto viziata la impugnata sentenza nella parte in cui è
stata ammessa la costituzione delle numerose parti civili enti locali territoriali
ed è stata accolta la loro domanda risarcitoria in assenza di elementi tali da
comprovare la sussistenza di un danno, patrimoniale o non patrimoniale, a
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loro carico.
Infine il Busolin ha impugnato la sentenza, al solo fine di escludere la
sussistenza della sua responsabilità risarcitoria, nella parte in cui, pur
dichiarata la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la Corte
territoriale ha ritenuto astrattamente riferibile la sua condotta alla ipotesi di
reato a lui contestata.
In sostanza il Busolin, cui è contestata oltre alla partecipazione alla
associazione per delinquere, la condotta di illegittimo trasporto di rifiuti,
osserva che la sua ditta ha agito, nell’interesse della C&C e del suo legale
rappresentante,

soggetto

cui

sarebbero

addebitabili

tutte

le

condotte

delittuose, non in quanto tale ma come partecipante ad un consorzio di
imprese, denominato Eurocar; poiché sarebbe questo soggetto e non la ditta
del Busolin ad avere avuto contatti con la C&C, dovrebbe, semmai, essere il
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legale rappresentante della Eurocar, mai evocato in giudizio, a dover
rispondere per i trasporti dì rifiuti effettuati in contrasto con la vigente

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normativa ambientale.
Quanto all’imputato Velia, questi ha contestato la addebìtabilità a lui delle
fraudolente condotte poste in essere, in concorso con altri, dal titolare della
C&C, posto che la impresa da lui diretta, impegnato nel campo dello
smaltimento dei rifiuti, aveva effettivamente ricevuto dalla C&C rifiuti da
smaltire, e non materii(. prime secondarie, sicché la sua condotta rientrava
perfettamente nella corretta attività di gestione dei rifiuti per i quali era
regolarmente munito di apposita autorizzazione rilasciata dai competenti
organi pubblici.
L’errore in cui sarebbero caduti i giudici del merito starebbe nel non avere
considerato che il “conglomerato cementizio” che la ditta da lui diretta
riceveva dalla C&C non era un prodotto immediatamente utilizzabile; ciò in
quanto

detto materiale non era stato idoneamente lavorato dalla ditta

conferente e necessitava, pertanto, dì una nuova lavorazione da parte della
Velia Recyclig, impresa facente capo all’odierno ricorrente, il cui impianto era
adatto a tale tipo di trattamento.
L’assenza

di,

sia

pure

astratti,

profili

di

responsabilità

penale

escluderebbe, ad avviso del Velia la legittimità della condanna a suo carico al
risarcimento del danno in favore delle costituite partì civili.
In prossimità della odierna udienza hanno presentato memorie nel loro
interesse dì parte civile sia le due Province ricorrenti, che la Regione Veneto,
queste ultime con unico atto, che, infine, la Regione Emilia-Romagna.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Mentre i ricorsi presentati dagli imputati sono risultati inammissibili,
sono invece fondate, nel termini che saranno di seguiti precisati, le doglianze
proposte dalle ricorrenti partì civili, sicché la sentenza impugnata deve essere
annullata, con rinvio al competente giudice, nei soli limiti delle sue statuizioni
in sede civile.
Prendendo le mosse dall’esame dei motivi di ricorso formulati dagli
imputati Busolin, Conti e Velia, questa Corte osserva che sia Conti Loris che
Busolin Giovanni hanno contestato la affermata competenza della autorità
giudiziaria di Venezia a procedere in primo grado nel presente giudizio.
Siffatta deduzione, che ripete in termini quasi testuali l’analogo motivo
dì impugnazione fatto valere di fronte alla Corte di appello, è inammissibile.
Deve preliminarmente osservarsi che sul punto della competenza
territoriale, come detto già posto in discussione a seguito degli appelli
proposti avverso la sentenza di primo grado, la Corte veneziana già aveva
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preso posizione, rigettando i relativi motivi di gravame, rilevando che,
premessi i criteri codicistici ai fini della individuazione del giudice competente,

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il più grave fra i reati contestati, sulla base del quale determinare il giudice

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competente, era la violazione dell’art. 260 del dlgs n. 152 del 2006, di cui al


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capo A) della articolata rubrica.

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Esso, secondo le considerazioni svolte dalla Corte territoriale aveva

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avuto modo di realizzarsi, in prima battuta, nello stabilimento di Mira,
Comune questo ricadente nell’ambito territoriale del circondario di Venezia,
poiché tale stabilimento era in funzione sin dal 2001, mentre lo stabilimento di
Pernumia, ubicato, invece all’interno del circondario di Padova, aveva attivato
la propria operatività non prima del’aprile 2002, a tale conclusione essendo
giunti i giudici del merito considerato che solo nel gennaio di tale anno, come
rileva la Corte veneziana, era stata data la comunicazione di inizio attività e
che per la effettiva attivazione dello stabilimento era necessario, secondo la
previsione di cui all’art. 33 del dlgs n. 22 del 1997, che passassero almeno
novanta giorni dalla predetta comunicazione.
Tanto richiamato, si rileva che in più occasioni questa Corte ha ribadito il
suo fermo principio in base al quale deve affermarsi la inammissibilità del
ricorso per cassazione qualora esso sia fondato sugli stessi motivi proposti con
l’appello e motivatamente respinti in secondo grado; ciò sia in ragione della
insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente
motivate nei precedenti gradi di giudizio e sia per la genericità dei motivi di
ricorso che, in tal modo, solo apparentemente, ma non specificamente,
denunciano un determinato errore logico o giuridico della sentenza impugnata

(ex multis: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 14 maggio 2009, n.
20377).
Nel caso ora in esame la Corte territoriale ha indubbiamente applicato in
maniera corretta i criteri astratti utìlizzabìli ai fini della determinazione del
giudice territorialmente competente, ancorando poi siffatti criteri a deduzioni
di fatto – quali quelle relative alla priorità temporale della attivazione della
gestione abusiva dei rifiuti nei due stabilimenti di Mira e di Pernumia – che,
appunto, per la loro natura fattuale non sono suscettibili di essere più
discusse in questa sede di merito se non viziate per manifesta illogicità.

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Circostanza questa certamente non ricorrente nel caso in esame posto
che gli argomenti utilizzati dalla Corte veneta come

dimostrare la priorità temporale nella attivazione di uno stabilimento rispetto
all’altro, appaiono pienamente plausibili e ragionevolmente esposti.
Il Busolin, quale secondo motivo di impugnazione, ha contestato la
motivazione

della

sentenza

impugnata,
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sopra riportati, onde

sostenendone

la

mancanza,

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contraddittorietà ovvero manifesta illogicità, in ordine alla ammissione della
costituzione delle parti civili.
Trattasi di motivo inammissibile in quanto, come già nel recente passato
osservato da questa Corte, le questioni preliminari relative alla costituzione di
parte civile devono essere poste, ai sensi dell’art. 491 cod. proc. pen., subito
dopo che sia stato compiuto, per la prima volta, l’accertamento della regolare
costituzione delle parti e devono essere decise immediatamente, con la
conseguenza

che

qualora

la

prima

udienza

compiuto

il

predetto

accertamento – si concluda senza che sia stata sollevata la questione, la
proposizione di quest’ultima deve ritenersi preclusa nelle successive udienze,
né l’ammissione della costituzione di parte civile può essere in seguito
contestata in sede di impugnazione (Corte di cassazione Sezione VI penale, 5
dicembre 2013, n. 49057).
Poiché la predetta questione, peraltro sotto il profilo del rigetto delle
richieste delle parti civili, risulta essere stata posta solamente coi motivi di
appello, quando da essa il ricorrente era oramai decaduto, la medesima non
può adesso formare oggetto di motivo di impugnazione di fronte a questa
Corte di legittimità.
Come terzo motivo di impugnazione il Busolin lamenta il fatto che la
Corte di Venezia, avrebbe illogicamente motivato in ordine alla sussistenza in
capo al medesimo degli elementi oggettivi e soggettivi delle ipotesi criminose
a lui attribuite.
Trattasi, come è evidente, di questione di fatto, in quanto argomentata
tramite la contestazione della materialità soggettiva delle operazioni di
trasporto dei rifiuti, eseguite secondo i capi di imputazione dal Busolin, ovvero
da personA, da lui incaricate, nella sua qualità di socio amministratore della
Fratelli Busolin Autotrasporti Snc.
E’, infatti, chiaro che la tesi difensiva svolta dal ricorrente, secondo la
quale i trasporti in questione, pur eseguiti anche dal Busolin in persona,
fossero attribuibili non alla attività della impresa da lui gestita ma a quella del
consorzio Eurocar, del quale peraltro pure il Busolin faceva parte, involge
apprezzamenti di fatto, già esaurientemente svolti in sede di merito e tramite
i quali si è pervenuti a conclusioni opposte da quelle postulate dal ricorrente,
ora non più suscettibili di riesame in questa sede di legittimità.
Venendo ora al ricorso proposto dal Velia, rileva il Collegio che esso
concerne la stessa condotta attribuita al ricorrente, se cioè essa consistesse o
meno nella illecita gestione di rifiuti, costituiti dai fanghi derivanti dalla attività
produttiva svolta dalla impresa Endesa e daii’ENEL, presso lo stabilimento
della impresa Velia Recycling da lui gestita.
7

Diversamente da quanto sembra ritenere il Velia, la sentenza impugnata
non presenta alcuna illogicità in quanto la accusa che gli viene mossa non
attiene al fatto che egli, titolare di una impresa il cui scopo è il riciclaggio dei
rifiuti,

avrebbe

ricevuto

presso

il

proprio

stabilimento

dei

prodotti,

conglomerato cementizio che, per essere una materia prima secondaria, non
poteva giustificare l’interesse imprenditoriale del Velia per essa (e nell’avallare
l’esistenza di questa irragionevole operazione starebbe, secondo il ricorrente,
la dedotta manifesta illogicità della sentenza impugnata) ma detta accusa ha
ad oggetto l’avere egli ricevuto realmente rifiuti, cioè i fanghi Endesa ed ENEL,
laddove la documentazione che corredava il trasporto di questi rifiuti, aveva
invece ad oggetto tutt’altro prodotto, cioè i ricordati conglomerati cementizi in
cordoli.
Nessuna contraddizione vi è, quindi, nella ricostruzione del fatto
presente nella sentenza impugnata, posto che in essa, invece, in maniera del
tutto conseguente, si ricava la compartecipazione del Velia all’accordo
criminoso proprio in virtù del fatto che la documentazione ufficiale, che
corredava i singoli trasporti, faceva apparire, questo sì in maniera incongrua,
che

presso

lo

stabilimento

del

Velia

erano

recapitati

dei

prodotti

(conglomerato cementizio in cordoli) non destinati ad essere riciclato e non
oggetto di produzione da parte della ditta C&C, cioè della impresa che sarebbe
risultata essere la fonte del materiale fittiziamente recapitato al Velia.
La dimostrata manifesta infondatezza del motivo di ricorso articolato dal
Velia ne determina la inammissibilità anche di esso.
Alla inammissibilità dei ricorsi presentati dagli imputati Conti, Velia e
Busolin, segue la condanna di costoro al pagamento delle spese processuali e
di una somma, equitativamente determinata nella seguente misura, di euro
1000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione
delle spese di difesa affrontate nel presente grado dalla costituite parti civili,
liquidate come da dispositivo.
Per quanto, invece, attiene alle impugnazioni avanzate dalle ricordate
due parti civil~, queste debbono essere viceversa accolte per quanto di
ragione.
La sostanziale identità delle censure presentate da tali ricorrenti ne
suggerisce, per evidenti ragioni di economia processuale, la congiunta
trattazione.
Osserva

al

riguardo

il

Collegio

che,

mentre

deve

dichiararsi

inammissibile il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto la
determinazione della provvisionale liquidata in favore della Provincia di
Treviso ed in favore della Provincia di Venezia, ritenuta dai ricorrenti
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incongrua in relazione alla entità del danno rispettivamente patito, deve
essere accolto il restante motivo di impugnazione.
Sul primo punto, infatti, questa Corte non può che ribadire il principio, in
numerosissime occasioni già affermato in sede di legittimità e, a quanto
risulta, mai abbandonato, secondo il quale la pronuncia circa l’assegnazione di
una provvisionale ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia
di giudicato in sede civile, mentre la determinazione dell’ammontare della
stessa è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito, il quale non è
tenuto a dare una motivazione specifica sul punto; da quanto sopra consegue
che il relativo provvedimento non è impugnabile per cassazione in quanto per
sua natura è ìnsuscettìbile di passare in giudicato ed è destinato, pertanto, ad
essere travolto dalla effettiva liquidazione dell’integrale

risarcimento del

danno (ex plurimis: Corte di cassazione, Sezione V penale, 26 agosto 2011, n.
32899; idem Sezione IV penale, 27 settembre 2010, n. 34791; idem Sezione
V penale, 7 febbraio 2007, n. 5001; idem Sezione V penale, 15 ottobre 2004,
n. 40410).
Fondato è, viceversa, il restante comune motivo dì impugnazione.
Le due Provincie lamentano, infatti, che la Corte territoriale veneta, in
ciò confermando la precedente statuizione presa dal Tribunale lagunare, abbia
considerato risarcibìle nei confronti degli enti territoriali minori costituìtìsi
parte civile il solo danno diverso dal cosiddetto danno ambientale puro.
Ciò la Corte di appello ha fatto richiamando dichiaratamente un
orientamento,

definito

“in

via

di

consolidamento”,

secondo

il

quale

spetterebbe solamente allo Stato, e per esso al Ministero dell’ambiente, la
legìttìmazione a costituirsi parte civile nei processi per i reati contro
l’ambiente per ottenere il risarcimento del danno ambientale inteso come
interesse alla tutela dell’ambiente in sé considerato.
Tale assunto, pur astrattamente corretto, come vedremo, non si presta,
però, ad una sua pertinente applicazione nel presente caso.
Deve, infatti, ricordarsi che questa Corte ha, ìnvero, più volte affermato
il principio che, alla luce della normativa attualmente in vigore, spetta soltanto
allo Stato, e per esso al Ministro dell’Ambiente, la legittimazione alla
costituzione di parte civile nel procedimento per reati ambientali, afine di
ottenere il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, in sé
considerato come lesione dell’interesse pubblico e generale all’ambiente
(Corte di cassazione, sezione III penale, 18 ottobre 2012, n. 39453). La Corte
ha, peraltro, precisato che tutti gli altri soggetti, singoli o associati, ivi
comprese le Regioni e gli Enti pubblici territoriali minori, possono agire ai
sensi dell’art. 2043 c.c., “per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno
9

patrimoniale,

ulteriore

e concreto,

da

essi

subito,

diverso

da

quello

ambientale” (Corte di cassazione Sezione III penale, 23 maggio 2012, n.
19437; idem Sezione III penale, 21 ottobre 2010, n. 41015).
Si è, infatti, rilevato che la legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 18, comma
3, attribuiva allo Stato e agli Enti territoriali sui quali insistono i beni oggetto
del fatto lesivo la legittimazione a promuovere la relativa azione per il
risarcimento del danno, anche se esercitata in sede penale; il detto art. 18 è
stato, però, abrogato dal dlgs 3 aprile 2006, n. 152, art. 318, comma 2, lett.
a), (ad eccezione del solo comma 5 dell’art. 18 citato, che riconosce alle
associazioni ambientaliste il diritto dì intervenire nei giudizi per danno
ambientale).
Attualmente, il dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, riserva, all’art. 311, allo
Stato, ed in particolare al Ministro dell’ambiente, il potere di agire per il
risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per
equivalente patrimoniale, anche esercitando l’azione civile in sede penale.
Le Regioni e gli Enti locali, nonché le persone fisiche o giuridiche che
sono o potrebbero essere colpite dal danno ambientale, in forza del dlgs n.
152 del 2006, art. 309, comma l, possono ora presentare denunce ed
osservazioni nell’ambito di procedimenti finalizzati all’adozione di misure di
prevenzione, precauzione e ripristino oppure possono sollecitare l’intervento
statale a tutela dell’ambiente, mentre non hanno più il potere di agire iure

proprio per il risarcimento del danno ambientale.
La giurisprudenza di questa Corte successiva all’appena ricordato
mutamento legislativo ha bensì rilevato che la legittimazione a costituirsi
parte civile nei processi per reati ambientali spetta non soltanto al Ministro
dell’ambiente, ai sensi del citato dlgs. n. 152 del 2006, art. 311, comma 1,
ma anche all’Ente pubblico territoriale ed ai soggetti privati, precisando,
tuttavia, che per costoro siffatta legittimazione deve intendersi limitata ai casi
in cui per effetto della condotta illecita essi abbiano subito un ordinario danno
patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. (Corte di cassazione,
Sezione III penale, 11 gennaio 2010, n. 755).
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Si è, altresì, precisato, con la sentenza di questa III Sezione penale, 16
la

richiesta

risarcitoria

per

danno

ambientale

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aprile 2010, n. 14828 che il dlgs. n. 152 del 2006 “ha attribuito in via
esclusiva

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dell’Ambiente” (sicché le associazioni ecologiste sono legittimate a costituirsi

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parte civile al solo fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non

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patrimoniali da esse concretamente patiti a causa del degrado ambientale,

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“mentre non possono agire in giudizio per il risarcimento del danno

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ambientale di natura pubblica”).

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Conclusivamente,

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risarcimento del danno ambientale di

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pubblica, in sé considerato come lesione dell’interesse pubblico alla integrità e

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salubrità dell’ambiente, è ora previsto e disciplinato soltanto dal dlgs. n. 152

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del 2006, art. 311, sicché il titolare della pretesa risarcitoria per tale tipo di

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danno

è

esclusivamente lo Stato, in persona del Ministro dell’ambiente.
Tutti gli altri soggetti, singoli o associati, ivi compresi gli Enti pubblici
territoriali e le Regioni, possono invece agire, in forza dell’art. 2043 cod. civ.,
per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale, ulteriore e
concreto, che abbiano dato prova di aver subito dalla medesima condotta
lesiva dell’ambiente in relazione alla lesione di altri loro diritti particolari,
diversi dall’interesse pubblico e generale alla tutela dell’ambiente come diritto
fondamentale e valore a rilevanza costituzionale (Corte di cassazione, Sezione
III penale, 23 giugno 2011, n. 25193; idem, Sezione III penale, 12 gennaio
2012, n. 633), così come possono agire per il risarcimento del danno non
patrimoniale (Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 maggio 2012, n.
19439), avente tuttavia le medesime caratteristiche del precedente quanto
alla estraneità al danno ambientale di natura pubblica.
Nell’accertamento di tale voce di danno il giudice dovrà verificare,
sulla base della concreta allegazione di parte, la sussistenza di esso,
consistente nel pregiudizio arrecato all’attività da detti soggetti effettivamente
svolta per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni
oggetto del fatto lesivo (Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 settembre
2011, n. 34761).
Siffatti principi (da ultimo ribaditi da Corte di cassazione, Sezione III
penale 8 luglio 2014, n. 29750), hanno però come loro ineludibile presupposto
normativa l’avvenuta abrogazione, per effetto della entrata in vigore dell’art,
318, comma 2, lettera a), del dlgs n. 152 del 2006, del ricordato art. 18,
comma 3, della legge n. 349 del 1986.
Poiché tale effetto è intervenuto solo in data 29 aprile 2006, data di
scadenza della vacatio /egis relativa al predetto dlgs n. 152 del 2005,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica del 14 aprile 2006, e
tenuto conto ella circostanza che il ricordato decreto legislativo non contiene
alcuna disposizione intertemporale destinata a disciplinare gli effetti del
trapasso

da

un determinato assetto

normativa ad

un

altro ad

esso

sopravvenuto, deve ritenersi che, per i fatti, verificatisi anteriormente alla
entrata in vigore della predetta normativa e pertanto nella conseguente
vigenza di quella preesistente, deve continuare ad applicarsi l’art. 18, comma
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3, della legge n. 349 del 1986, che non poneva limitazioni alla legittimazione
attiva degli enti locali all’esercizio della azione risarcitoria.
In

tal

senso

può

essere

significativo

rilevare

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che,

secondo

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orientamenti giurisprudenziali formatisi nella vigenza della cessata normativa,

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la legittimazione attiva a costituirsi parte civile per il risarcimento del danno
ambientale era riconosciuta, oltre che agli enti territoriali diversi dallo Stato,

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anche alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’art.
13 della legge n. 349 del 1986 (Corte di cassazione, Sezione III penale, 5
ottobre 2004, n. 38748).
Il

fatto

che

le

condotte

di

cui

al

presente

processo

siano

cronologicamente riferibili ad un periodo, si tratta degli anni 2002, 2003, 2004
e 2005, anteriore alla entrata in vigore del ricordato art. 3018 del dlgs n. 152
del 2006, fa sì che la sentenza della Corte territoriale veneta, che ha, invece,
ritenuto di dovere applicare anche a siffatti episodi la normativa in tema di
risarcibilità del danno ambientale puro sopravvenuta rispetto alle condotte
realizzate, debba essere sul punto annullata, con rinvio, per un riesame della
questione che tenga conto dell’espresso principio di diritto, al giudice civile
competente in grado di appello.

PQM
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili relative alle
azioni risarcitorie esercitate dalla Provincia di Venezia e dalla Provincia di
Treviso, e rinvia al giudice civile competente per

valore~ ~~ob G!A({.~f<-~· Dichiara inammissibili i ricorsi presentati dagli imputati Conti, Busolin e Velia, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione solidale delle spese del grado in favore delle parti civili Ministero dell'ambiente, Regione Veneto, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Treviso, Provincia di Venezia, Provincia di Rovigo, e Comune di Mira, che liquida in euro 3.500,00 per ciascuna parte civile, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2014 Il Consigliere est~nsore_ Il Presidente r k f.od:0 c)~ ~· ~ah,'o~- ~o~. ~"'- c..• ~ ç~ 19/1> dLt ze/1D( t~ ._ ~_,-~ J..

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