Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2466 del 05/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2466 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SABATOSANTO ANTONIO N. IL 15/12/1955
avverso la sentenza n. 809/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
21/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 05/12/2013

Osserva in:
FATTO E DIRITTO

Sabatosanto Antonio ricorre per cassazione contro la sentenza indicata
in epigrafe, che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di
primo grado per il reato di evasione in regime di arresti domiciliari,
e lamenta la violazione di legge e il difetto di motivazione in
riferimento alla mancata applicazione dell’attenuante di cui

Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile per la manifesta
infondatezza della censura, che pone in discussione il principio, ormai
consolidato nella giurisprudenza di legittimità, formatasi sul punto, a
mente della quale l’attenuante de qua è applicabile all’imputato nelle
sole ipotesi – che qui non ricorrono – in cui questi, prima della
condanna si adoperi efficacemente e spontaneamente, costituendosi in
carcere o comunque tenendo una condotta assimilabile, quale la consegna
spontanea ad una Autorità che abbia l’obbligo di tradurvelo, per
eliminare le conseguenze negative del reato (Cass.Sez.VI 18/2/0428/4/04 n.19645 CED 228137). 152(11-W01:64(A2Atklae-42412LU-1-

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp,
di 1.000,00.
P.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di e 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 5/12/2013
Il

onsiglie e st.

Il P

en e

all’art.385/4 cp.

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