Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2465 del 05/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2465 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANCONA DOMENICO FILIPPO N. IL 24/09/1945
avverso la sentenza n. 1452/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 25/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 05/12/2013

Osserva in:
FATTO E DIRITTO

Ancona Domenico Filippo ricorre per cassazione contro la sentenza
indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna inflittagli dal
giudice di primo grado per il reato ex art.392 cp. e denunzia
violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alla omessa
presentazione della querela, alla valutazione della prova, alla

Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, non solo perché
generico, siccome ripetitivo dei motivi di appello, già valutati in
sede di merito, ma anche perché fondato su argomenti in fatto, e
manifestamente infondati, avendo i giudici del gravame dato
adeguatamente conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo
della decisività delle prove raccolte, indicando analiticamente gli
elementi e le circostanze di fatto convergenti e rilevanti a tal fine,
della sussistenza dell’ipotesi criminosa contestata, e non mancando di
sottolineare la infondatezza dell’eccepita assenza di querela,
richiamando l’atto presentato in data 8/6/2006, e così correttamente
interpretando e applicando i principi, più volte espressi dalla
giurisprudenza di questa Corte, di guisa che la motivazione non appare
sindacabile in questa sede, soprattutto quando il ricorrente tende,
come nel caso in esame, a sollecitare un non consentito riesame del
merito attraverso la rilettura del materiale probatorio.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle
ammende della somma, ritenuta di giustizia ai sensi dell’art.616 cpp,
di 1.000,00.
P.

Q.

M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di

1.000,00 in favore della

cassa delle ammende. Così deciso in Roma 5/12/,2013

conferma del giudizio di colpevolezza.

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