Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24649 del 04/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24649 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOUHAMED WAJAI CLRILRI N. IL 27/03/1990
avverso la sentenza n. 5268/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
25/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 04/04/2013
Fatto e diritto
Il collegio osserva che il ricorso appare inammissibile, per difetto di specificità del
motivo, atteso che la censura è formulata in modo solo enunciativo e stereotipato,
senza alcun collegamento concreto con la motivazione della sentenza impugnata, con
la quale non si confronta.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 4/4/2013
Mouhammed Wajai Clrilri ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
indicata, che ha confermato la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti in
primo grado per il reato di cui all’art.73 DPR 309/90, e lamenta violazione
dell’art.129 cpp.