Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2464 del 02/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2464 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARVELLI SALVATORE N. IL 25/11/1970
avverso la sentenza n. 2249/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
31/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;

Data Udienza: 02/12/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il
quale é stata confermata la condanna di Carvelli Salvatore a pena ritenuta equa
per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina (art.
73, co. 5 T.U. Stup.), é inammissibile.
Invero, l’impugnante lamenta la mancanza o l’illogicità della motivazione in
merito al trattamento sanzionatorio – non ritenendo bastevole a soddisfare
l’obbligo motivazionale il riferimento alla quantità della sostanza e alla

Orbene, la Corte di Appello ha respinto la richiesta di determinazione della
pena nel minimo edittale ritenendo che la quantità della sostanza e la personalità
dell’imputato non consentano una riduzione della pena più marcata di quella che
ha operato; l’obbligo motivazionale é quindi assolto, perché – come
ripetutamente ribadito da questa Corte – la fissazione di una pena base molto
inferiore alla misura mediana prevista per il reato di cui trattasi (ed in effetti si é
trattato di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 2.700 di multa a fronte di
una pena mediana di due anni e tre mesi di reclusione, oltre la pena pecuniaria)
ha riflessi decisivi sull’ampiezza dell’onere motivazionale, come affermato, tra le
molte, da Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 – dep. 08/07/2013, Taurasi e altro,
Rv. 256464. L’apprezzamento del quantitativo di stupefacente come non lieve é
riservato al giudice di merito e non é sindacabile in questa sede se non
manifestamente illogico (tale non é un quantitativo pari a gr. 4,3 di principio
attivo).
Anche l’ulteriore rilievo è manifestamente infondato. Nel motivare il diniego
della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice
prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle
parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli
ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri
da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 – dep. 23/09/2010,
Giovane e altri, Rv. 248244). Pertanto legittimamente la Corte di Appello ha
fatto riferimento ai plurimi precedenti specifici dell’imputato, palesemente
giudicati di valore assorbente su ogni altro dato.
2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.

personalità dell’imputato – ed in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2/12/2015.

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