Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2463 del 11/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2463 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NEGRO PIERO N. IL 02/05/1964
avverso la sentenza n. 645/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
08/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 11/12/2012
29980/12 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
l. Avverso la sentenza della Corte d’appello di LECCE in
data 8.2.2012, ricorre per cassazione l’imputato PIERO NEGRO a
violazione di legge e vizi della motivazione in relazione sia
agli artt. 192.3 e 533 c.p.p. che agli artt. 99, 132, 133 c.p..
2.
Il ricorso é inammissibile, perché i motivi sono
diversi da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un
duplice conforme specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici
del merito, sorretto da motivazione non apparente ed immune dai
vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli,
rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. – deduzioni
difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una
diversa valutazione, del tutto preclusa in questa sede di
legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11.12.2012
mezzo del difensore avv. TOMASELLI, enunciando motivi di