Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2463 del 05/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2463 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASTALDO MARIA N. IL 25/03/1951
avverso la sentenza n. 2281/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
16/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 05/12/2013
Fatto e diritto
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto, a prescindere dalla sua genericità, tende a
sottoporre al giudizio di legittimità questioni di mero fatto e valutazioni discrezionali
in ordine all’entità della pena, rimesse alla esclusiva competenza del giudice di
merito, che nel caso in esame ha fatto corretta applicazione dei criteri suggeriti
dall’art.133 cp.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro 1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 5/12/2013
i. Castaldo Maria ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che
ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di primo grado per il reato ascritto
in rubrica, lamentando violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alla
determinazione della pena..