Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24627 del 04/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 24627 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANTONELLI ONOFRIO N. IL 28/02/1985
avverso la sentenza n. 2925/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
03/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 04/04/2013

R. G. 44682 / 2012

Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Bari ha confermato in
punto di responsabilità la sentenza del g.u.p. del Tribunale di Trani, che all’esito di
giudizio abbreviato ha riconosciuto Onofrio Antonelli colpevole del delitto di
detenzione illecita per finalità cessorie di diversi quantitativi di costanze stupefacenti del
tipo cocaina, marijuana e hashish, mitigando tuttavia il trattamento sanzionatorio,
previa esclusione della continuazione criminosa già ritenuta in funzione della diversità
delle sostanze stupefacenti, e così riducendo la pena a quattro anni, un mese e dieci
giorni di reclusione ed euro 15.000,00 di multa.
Contro la sentenza di appello ha proposto personalmente ricorso per cassazione
l’imputato, deducendo violazione di legge e insufficienza della motivazione con
riferimento alla sua confermata responsabilità e segnatamente con riguardo alla
denegata attenuante del fatto lieve ex art. 73 co. 5 L.S., atteso che l’attività di asserito
spaccio attribuitagli e (in subordine) la stessa attenuante speciale sono state escluse
unicamente in ragione della diversa tipologia di sostanze rinvenute in suo possesso.
Il ricorso è inammissibile per genericità e indeducibilità delle indicate censure, che
attingono il merito della regiudicanda, prospettandone una rivisitazione di fatto non
consentita nel giudizio di legittimità. La sentenza impugnata è sorretta, infatti, da
motivazione esauriente, logica e giuridicamente corretta. Ciò segnatamente in relazione
alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 73 co. 5 L.S., che è stata esclusa sia
per la diversificazione delle sostanze detenute dal ricorrente, sia per la quantità
consistente di una di esse (grammi 300 di hashish).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende,
che stimasi equo determinare nella misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4 aprile 201

Motivi della decisione

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