Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2462 del 11/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2462 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ADJA MOHAMED N. IL 01/01/1974
avverso la sentenza n. 966/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
22/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO FIDELBO;
Data Udienza: 11/12/2012
OSSERVA
Con la decisione in epigrafe, la Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza
dell’8.10.2008 con cui il G.u.p. in sede aveva ritenuto Adja Mohamed responsabile del reato di cui
all’art. 337 c.p.
per il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva contestata.
Il ricorso è inammissibile per aspecificità del motivo fatto falere, che non indica in cosa sia
consistita la dedotta violazione di legge.
Peraltro, la sentenza impugnata ha motivato il giudizio di equivalenza con riferimento ai gravi e
numerosi precedenti dell’imputato.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo liquidare in
E 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento di E 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Roma, Il dicembre 2012
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione personalmente, lamentando la violazione di legge