Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24612 del 04/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24612 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SERRANI ANDREA N. IL 13/02/1973
avverso l’ordinanza n. 456/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
21/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 04/04/2013
R.G. 44376 / 2012
Con ordinanza resa il 21.9.2012 la Corte di Appello dell’Aquila ha dichiarato
inammissibile l’appello proposto dall’imputato Andrea Serrani avverso la sentenza del
Tribunale di Pescara, con cui è stato riconosciuto colpevole dei reati (avvinti da
continuazione) di resistenza e lesioni personali volontarie a p.u. Declaratoria di
inammissibilità del gravame (artt. 585, lett. c, e 591, lett. c, cpp) indotta dalla genericità
(id est aspecificità) delle doglianze formulate dall’appellante, limitatosi -riconosciuta la
commissione dei fatti ascrittigli- ad invocare la concessione delle attenuanti generiche,
senza alcuna concreta indicazione critica dei motivi per i quali le stesse non sono state
riconosciute dal giudice di primo grado.
Contro il provvedimento della Corte territoriale ricorre il difensore del ricorrente,
assumendo come illegittima la ritenuta inammissibilità dell’appello, frutto di inadeguato
vaglio della asserita specificità dei motivi di gravame formulati contro la decisione del
Tribunale in punto di adeguatezza del trattamento sanzionatorio.
La censura è manifestamente infondata.
La Corte territoriale ha puntualmente esposto le cause della dichiarata
inammissibilità dell’appello in rapporto ai sommari contenuti dell’atto impugnatorio,
che si mostrano in tutta evidenza privi di ogni carattere di inerenza e specificità rispetto
alla motivazione dell’impugnata sentenza del Tribunale.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi
equo determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4 aprile 2013
Motivi della decisione