Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2461 del 02/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2461 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORD INANZA

sul ricorso proposto da:
TUPI ARDIAN N. IL 20/03/1971
avverso la sentenza n. 2704/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
11/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;

Data Udienza: 02/12/2015

-,

_.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il
quale é stata confermata la condanna di Tupi Ardian a pena ritenuta equa per il
reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente, é inammissibile.
Invero, l’impugnante lamenta l’illogicità della motivazione laddove si è
ritenuto che l’intero quantitativo di droga rinvenuto in possesso del Tupi fosse
destinato alla cessione a terzi; e ciò in quanto l’affermazione dell’imputato per la
quale la parte con il più alto titolo di principio attivo era destinata all’uso

Si tratta di motivo manifestamente infondato, poiché non vi é alcuna
illogicità (e occorrerebbe si trattasse di ‘manifesta illogicità’) nella motivazione
resa dalla Corte distrettuale, che ha valutato tutte le circostanze del fatto senza
alcuna frattura logica evidente tra una o più premesse e le conseguenze che se
ne traggono (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 9539 del 12/05/1999 – dep. 23/07/1999,
Commisso ed altri, Rv. 215132).
Parimenti manifestamente infondato é il secondo motivo, che concerne la
mancata qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, co. 5 T.U. Stup. .
Va rilevato come la giurisprudenza di questa Corte affermi che la circostanza
attenuante del fatto di lieve entità, nei reati concernenti le sostanze stupefacenti,
è esclusa nel caso in cui il dato ponderale e qualitativo della sostanza superi una
soglia ragionevole di valore economico, non rilevando in senso contrario
eventuali circostanze favorevoli all’imputato (Sez. 4, n. 31663 del 27/05/2010 dep. 11/08/2010, Ahmetaj, Rv. 248112). Anche più di recente si é statuito che la
fattispecie autonoma di cui al comma quinto dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del
1990 è configurabile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza
per una complessiva minore portata dell’attività dello spacciatore e dei suoi
eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di
guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la
vendita che, comunque, non sia superiore – tenendo conto del valore e della
tipologia della sostanza stupefacente – a dosi conteggiate a “decine” (Sez. 6, n.
15642 del 27/01/2015 – dep. 15/04/2015, Driouech, Rv. 263068).
La Corte di Appello ha escluso che la quantità detenuta potesse reputarsi
minima (gr. 77 lordi di cocaina, utili a formare 160 dosi medie) e, operando un
complessivo apprezzamento del fatto, ha ritenuto che si fosse in presenza di
un’attività professionale.
A fronte di ciò il motivo risulta da un verso non consentito in sede di
legittimità, perché omettendo di confrontarsi con quanto evidenziato dalla Corte
di Appello e contrapponendo una diversa valutazione (destinazione ad uso
personale di parte consistente dello stupefacente) richiede a questa Corte di

personale sarebbe confermata dalle modalità di occultamento della droga.

aderire a tale ulteriore ricostruzione dei fatti. Dall’altro risulta manifestamente
infondato perché la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell’art. 73,
co. 5 T.U. Stup.

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
PQM

spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2/12/2015.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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