Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24609 del 04/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 24609 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOMBARDO PASQUALINO N. IL 12/01/1979
avverso la sentenza n. 1930/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
11/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 04/04/2013

R. G. 44362 / 2012

L’imputato Pasqualino Lombardo impugna, per mezzo del difensore, la sentenza
della Corte di Appello di Messina che ha confermato la decisione del g.i.p. del locale
Tribunale, con cui all’esito di giudizio abbreviato è stato condannato alla pena di sei
anni di reclusione ed euro 30.000,00 di multa con le pene accessorie del divieto di
espatrio e del ritiro della patente di guida per il delitto di illecita detenzione per fini di
vendita di un miscuglio di sostanza stupefacente a base di cocaina e lidocaina (gr. 91 di
cocaina pura) idoneo a formare 612 singole dosi droganti per medio assuntore.
Con il ricorso, non ponendosi in discussione la responsabilità dell’imputato per il
reato ascrittogli, si deduce violazione di legge e carenza e illogicità della motivazione:
per la mancata applicazione dell’art. 73 co. 5 L.S., i giudici di appello avendo valorizzato
il solo dato ponderale, pur riconoscendo che il Lombardo non aveva contezza della
composizione dello stupefacente detenuto; per la incongrua determinazione della pena
immotivatamente fissata in misura superiore ai minimi edittali; per il diniego delle
attenuanti generiche e l’applicazione delle sanzioni accessorie.
I motivi di censura sono generici (privi di specificità, traducendosi in mera
riproposizione dei motivi di appello contro la sentenza di primo grado cui la Corte
peloritana ha fornito adeguata risposta) e manifestamente infondati. L’inapplicabilità
dell’ipotesi attenuata e -in conseguenza- del comma 5 dell’art. 73 L.S. è oggetto, al pari
del globale trattamento sanzionatorio, di esauriente e corretta motivazione discendente
dal decisivo dato quantitativo della droga oggetto di reato. Analogamente motivate sono
la non riconoscibilità delle attenuanti innominate ex art. 62 bis c.p. e l’applicazione delle
pene accessorie, alla stregua di valutazioni di fatto non sindacabili nell’odierno giudizio
di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4 aprile 2013

Motivi della decisione

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