Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24608 del 04/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 24608 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BAMAWO ELVIS N. IL 04/d1/1970
IRELOBHEGBE OSHORMEZELE N. IL 17/02/1979
OKOEKHEIAN KINGSLEY N. IL 15/06/1980
avverso la sentenza n. 6946/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
24/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 04/04/2013

R. G. 44346/ 2012

L’indicata sentenza della Corte di Appello di Torino -confermando in punto di
responsabilità la sentenza di condanna emessa nelle forme del giudizio abbreviato dal
g.i.p. del locale Tribunale- ha ridotto la pena inflitta ai cittadini nigeriani Bamawo Elwis,
Irelobhegbe Oshormezele e Okoekhian Kingsley nei seguenti termini: per Bamawo e
Irelobhegbe, esclusa la recidiva contestata ad entrambi (e con la già concessa
attenuante ex art. 73 co. 5 L.S.), la pena di due anni e due mesi di reclusione ed euro
8.000,00 di multa ciascuno; per Okoekhian, concesse le attenuanti generiche (e con la
già riconosciuta attenuante ex art. 73 co. 5 L.S.) la pena di otto mesi di reclusione ed
euro 1.800,00 di multa). Pene corrispondenti a più autonomi episodi (unificati dalla
continuazione) di detenzione e vendita illecite, anche in concorso, di sostanze
stupefacenti di diversa tipologia (cocaina, marijuana, eroina).
Avverso la sentenza di appello propongono ricorso i tre imputati, censurandone la
violazione di legge e la carenza di motivazione sotto più profili.
Okoekhian lamenta immotivato diniego del beneficio della sospensione
condizionale della pena, benché la Corte territoriale riconosca la sua incensuratezza.
Bamawo censura l’onerosità della pur ridotta pena comminatagli con la sentenza
impugnata in ragione dell’incongrua assunzione come base della pena di una misura
eccessiva, se rapportata ad un reato attinente a spaccio di marijuana.
Irelobhegbe deduce la illogicità e frammentarietà della motivazione in riferimento
a tutti i singoli reati contestatigli, per i quali difetterebbero convincenti prove della
supposta attività di spaccio a lui ascritta alla luce di una più pertinente valutazione delle
emergenze processuali.
Tutti e tre i ricorsi sono inammissibili.
La censura di Okoekhian è indeducibile, trattandosi di violazione di legge non
eccepita con i motivi di appello e ricadendo, per altro, il beneficio di cui all’art. 163 c.p.
nel discrezionale potere sanzionatorio del giudice di merito, che nel caso di specie ha con
ampia argomentazione apprezzato la personalità del prevenuto. Analogamente non
consentita e palesemente infondata è l’omologa doglianza del Bamawo, la sentenza
impugnata avendo diffusamente motivato il percorso giustificativo della pena inflitta al
prevenuto in misura sensibilmente inferiore rispetto a quella applicatagli in primo grado.
I rilievi critici dell’Irelobheghe sono integrati da una impropria rivalutazione di mero fatto
delle fonti di prova, estranea al giudizio di legittimità e comunque in contrasto con il
percorso giustificativo della confermata responsabilità del prevenuto, espresso in modo
coerente e scevro da discrasie o illogicità.
Alla declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni segue la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 1.000,00 (mille) ciascuno.
P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4 aprile 201

Fatto e diritto

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