Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24606 del 04/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24606 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FERRETTI STEFANO N. IL 18/03/1969
avverso la sentenza n. 2645/2002 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 28/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO FIDELBO;
Data Udienza: 04/04/2013
OSSERVA
Con la decisione in epigrafe, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza del
18.3.2002 con cui il G.u.p. del Tribunale di Forlì ha condannato Stefano Ferretti alla pena di un
anno e otto mesi di reclusione ed euro 4.000 di multa per il reato di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R.
309/1990.
violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo: a) alla mancanza di elementi di prova per
ritenere che la detenzione fosse finalizzata allo spaccio; b) alla mancata applicazione dell’ipotesi
lieve di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/1990.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La sentenza ha motivato in maniera coerente sulla responsabilità dell’imputato, facendo corretta
applicazione della normativa in materia. In particolare, la destinazione della sostanza allo spaccio è
stata desunta da una serie di elementi di prova, tra cui la divisione in dosi dell’ hashish e, soprattutto,
dalla circostanza che la droga era custodita all’interno del ristorante gestito dall’imputato,
circostanze queste che i giudici hanno ritenuto essere indicative di una destinazione allo spaccio
della droga detenuta.
Corretta è anche l’esclusione dell’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/1990, fondata
su una motivazione che ha messo in rilievo la condotta complessiva dell’imputato che ha utilizzato
stabilmente il suo esercizio di ristorazione per l’attività di spaccio.
Alla manifesta infondatezza dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso, con la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4/aprile 2013
DEPOSITATA!
L’imputato, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo