Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2460 del 05/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2460 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROCA VINCENZO N. IL 01/01/1982
avverso la sentenza n. 839/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del
12/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 05/12/2013
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Fatto e diritto
Il collegio osserva che il ricorso appare inammissibile, per difetto di specificità del
motivo, atteso che la censura è formulata in modo solo enunciativo e stereotipato,
senza alcun collegamento concreto con la motivazione della sentenza impugnata, con
la quale non si confronta.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 5/12/2013
Roca Vincenzo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha
confermato la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti in primo grado per i
reati di resistenza e danneggiamento aggravato, riducendo la pena come da
dispositivo, e lamenta violazione art.129 cpp. e difetto di motivazione in riferimento
alla ricostruzione del fatto e all’affermazione della colpevolezza.