Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 246 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 246 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ISLAMI RASIM N. IL 28/02/1982
avverso l’ordinanza n. 436/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO
CALABRIA, del 05/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 30/09/2013

Ritenuto in fatto ed in diritto.

1. Il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria rigettava l’opposizione
proposta da Islami Rasim avverso il decreto con il quale era stata disposta
l’espulsione dal territorio dello Stato ai sensi del d.lgs. n. 286 del 1998, art. 16 e
successive modificazioni.
A ragione, rilevava che era stato accertato che allo stato il predetto non
aveva alcun titolo autorizzativo al soggiorno e che nè il coniuge, nè i figli sono

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il
predetto, a mezzo del difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di
motivazione e rilevando che non è stata valutata la situazione familiare in
particolare i due figli minori ed nipote minore adottato.
Assume, quindi, che il decreto di espulsione deve comparare le diverse
esigenze e prime fra tutte quelle familiari e dei figli minori.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile atteso che l’espulsione in
oggetto è stata disposta come sanzione east= alla pena da espiare. Peraltro, <—
il ricorrente deduce censure di merito non sindacabili nel giudizio di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma ritenuta congrua di euro 1.000,00 (mille) in
favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso, il 30 settembre 2013.

cittadini italiani.

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