Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 246 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 246 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA
nei confronti di:
1) OBADIARU E. MOSES N. IL 09/06/1967 * C/
avverso la sentenza n. 467/2007 GIUDICE DI PACE di BERGAMO,
del 27/11/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. tt, FRA-Vi GE L. L I
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che ha concluso per Q

Udito, per 19.-parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 11/12/2012

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice di Pace di Bergamo, con sentenza in data 27-11-2009, dichiarava non doversi

procedere nei confronti di E. MOSES OBADIARU per il reato di lesioni personali semplici, perché
estinto per remissione tacita di querela, stante l’assenza all’udienza della p.o., e tacita
accettazione della remissione.
Ha proposto ricorso il Procuratore Generale dalla Repubblica di Brescia deducendo violazione di
corte, non ricorrendo nel caso di specie la previsione dell’art. 28 co. 3 D. L.vo 274/2000.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Costituisce infatti indirizzo ormai consolidato nella giurisprudenza di questa corte che non
costituisce remissione tacita della querela, per assenza di una manifestazione inequivoca di
volontà, la mancata comparizione al processo del querelante, anche nel caso in cui vi sia stato
un espresso invito del giudice a presentarsi e nonostante l’eventuale avvertimento che
l’omissione sarebbe stata considerata rinunzia alla querela (Cass. Sez. U, 46088/2008, e, tra le
altre a sezioni singole, Cass. 11142/2010, 447097/2009, 17663/2008).
Tanto sul rilievo che, secondo l’art. 152 cod. pen., soltanto la remissione extraprocessuale può
essere, oltre che espressa, anche tacita, mentre la mancata comparizione in dibattimento
realizza una forma di inerzia e di disinteresse al processo i cui effetti si realizzano solo
nell’interno di questo. Conclusione corroborata dal rilievo che, laddove il legislatore ha inteso
collegare l’effetto della remissione alla mancata comparizione della persona offesa, lo ha
statuito in modo espresso (art 28 co. 3 D. L.vo 274/2000, non applicabile nel caso di specie).
La sentenza va quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Bergamo.
P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata sentenza con rinvio al Giudice di Pace di Bergamo per il
giudizio.
Così deciso in Roma, il 11-12-2012
Il consigliere est.

legge sulla base del contrario orientamento giurisprudenziale delle sezioni unite di questa

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