Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24599 del 04/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 24599 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
YOUSFI ZOUHAIER N. IL 03/06/1976
YOUSFI TAREK N. IL 21/07/1979
avverso la sentenza n. 1640/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 17/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO FIDELBO;

Data Udienza: 04/04/2013

OSSERVA

Con la decisione in epigrafe, la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza
emessa in data 11.2.2012 dal G.u.p. del Tribunale di Bologna, ha ridotto la pena nei confronti di
Yousfi Zouhaier e Yousfi Tarek ad un anno, sei mesi e venti giorni di reclusione ed curo 2.000 di
multa per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 comma 5 d.P.R. 309/1990.

deducono:
violazione delle regole di valutazione della prova e vizio di motivazione;
mancata assunzione di una prova decisiva;
inosservanza della legge sostanziale;
travisamento della prova;
mancanza di motivazione in ordine alla qualificazione della condotta di Yousfi Tarek
nell’ambito del favoreggiamento personale;
erronea motivazione in ordine al diniego delle circostanza attenuanti generiche e alla
mancata applicazione dell’art. 114 c.p. nei confronti di Yousfi Tarek.

I motivi sono manifestamente infondati, in quanto tendono ad una rilettura non consentita delle
prove acquisite, prescindendo da ogni censura intrinseca alla motivazione della sentenza impugnata,
che appare fondata su un attento esame degli elementi di prova e su un impianto argomentativo
logico e coerente.
Infatti, i giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, hanno ritenuto i due imputati
responsabili di concorso nella detenzione dello stupefacente, in quanto il quantitativo di eroina è
stato rinvenuto nell’appartamento dagli stessi occupato, nascosto nel bagno, locale di uso comune,
sicché appare del tutto logico il ragionamento della sentenza che ha sostenuto la piena
consapevolezza degli imputati di detenere la droga, anche per conto di terzi. Si tratta di una
motivazione che trova ulteriore riscontro nella condotta di Yousfi Tarek, il quale ha tentato di
bloccare l’accesso nell’appartamento agli agenti di polizia giudiziaria ponendosi contro la porta,
condotta che dimostra proprio la sua consapevolezza nella detenzione.
Sulla base di questi elementi appare del tutto corretta la scelta della Corte d’appello di non
disporre la prova richiesta dalle parti, non essendo rilevante per l’accertamento della responsabilità.
Inoltre, deve escludersi che la condotta di Yousfi Tark possa configurare il diverso reato di
favoreggiamento: infatti, con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti non è

Riconono per cassazione entrambi gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia e

configurabile il favoreggiamento in costanza di detta detenzione, perché nei reati permanenti
qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata. si
risolve – salvo che non sia diversamente previsto – in un concorso nel reato, quanto meno a carattere
morale (Sez. un., 24 maggio 2012, n. 36258, P.G. c. Biondi).
Del tutto infondati sono infine i motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio.
La Corte territoriale ha motivato le ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche,
evidenziando che per la loro concessione non è sufficiente la sola incensuratezza.

contributo di “minima importanza”, che nella specie non sussiste.

Pertanto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento
delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma,faprile 2013

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Inoltre, deve escludersi ogni spazio applicativo all’invocato art. 114 c.p., che presuppone un

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