Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24595 del 04/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24595 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOUANZI MOHAME ALI N. IL 14/03/1991
BEN MEFTEH JIHED N. IL 20/06/1987
avverso la sentenza n. 779/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
10/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO FIDELBO;
Data Udienza: 04/04/2013
OSSERVA
Con la decisione in epigrafe, la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del
5.11.2011 del Tribunale di Bologna emessa nei confronti di Mohamed Ali Bouanzi e Jihed Ben
Mafht, ha concesso ad entrambi le attenuanti generiche, rideterminando la pena per il reato di cui
all’art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 in mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 2.000 di multa,
Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con cui
lamentano la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena.
I ricorsi sono inammissibili per genericità del motivo, in quanto ripropone la censura relativa alla
mancata concessione della sospensione condizionale della pena, senza tenere in alcun conto la
motivazione con cui la sentenza impugnata ha giustificato la scelta di non applicare il beneficio di
cui all’art. 163 c.p., a seguito di una prognosi sfavorevole sulla futura astensione dalla reiterazione
dei reati.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4 aprile 2013
ciascuno.