Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2458 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2458 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LO MONACO IGNAZIO N. IL 24/02/1956
avverso la sentenza n. 1625/2012 TRIBUNALE di PALERMO, del
14/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 11/12/2012

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1

ORO INANZA

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza di applicazione della pena,
deliberata dal Tribunale di PALERMO in data 14.5.12, ricorre
personalmente l’imputato IGNAZIO LO MONACO, deducendo vizi di
sul trattamento sanzionatorio.
2. Il ricorso è inammissibile, perché i motivi sono
diversi da quelli consentiti.
Infatti, in sede di applicazione della pena su richiesta
delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto
esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la
sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto
(anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione
della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il
richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di
alcuna delle ipotesi ivi previste. Né il giudice può pronunciare
sentenza di proscioglimento o di assoluzione per mancanza,
insufficienza o contraddittorietà delle prove desumibili dagli
atti, non rientrando tale possibilità tra quelle esplicitamente
indicate dall’art. 129, comma primo, cod. proc. pen.

(Sez.6,

sent. 15700 del 25.3-24.4.2009).

Quanto specificamente al trattamento sanzionatorio, in
sede di patteggiamento tutte le statuizioni non illegittime,
concordate dalle parti e recepite in sentenza, in quanto
manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge
riconosce con questo istituto alle parti e che il giudice
ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in
discussione con il ricorso per cassazione. Ne consegue che la
parte che abbia prestato il proprio consenso all’applicazione di
un determinato trattamento sanzionatorio non può poi dolersi
della successiva ratifica del patto da parte del giudice, neppure
sotto il profilo del difetto o del vizio di motivazione, in
quanto ha implicitamente esonerato quest’ultimo dell’obbligo di

motivazione per la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. e

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rendere conto dei punti non controversi della decisione
sent. 42910 del 29.9 22.21.2009) ),

2

(Sez. 3,

fermo il caso, non

ricorrente nella fattispecie, della pena illegale.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500 alla Cassa delle
ammende, equa al caso.
P.Q.M.

ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1500 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11.12.2012

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il

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