Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2458 del 05/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2458 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IOSSA CIRO N. IL 16/09/1966
avverso la sentenza n. 8584/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
20/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 05/12/2013

Osserva in:
FATTO E DIRITTO

Iossa Ciro ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in
epigrafe, che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di
primo grado, per i reati ex art.73/1 DPR 309/90, e lamenta difetto di
motivazione in riferimento alla valutazione della prova, alla mancata

Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, non solo perché
generico, siccome ripetitivo dei motivi di appello, già valutati in
sede di merito, ma anche perché fondato su argomenti in fatto, e
manifestamente infondati, avendo i giudici del gravame dato
adeguatamente conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo
della decisività delle prove raccolte, della sussistenza dell’ipotesi
criminosa contestata, della esclusione della minima offensività della
condotta criminosa, indispensabile requisito per l’accesso al beneficio
ex art.73/5 cit., correttamente interpretando e applicando i principi,
più volte espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, di guisa che
la motivazione non appare sindacabile in questa sede, soprattutto
quando il ricorrente tende, come nel caso in esame, a sollecitare un
non consentito riesame del merito attraverso la rilettura del materiale
probatorio.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle
ammende della somma, ritenuta di giustizia ai sensi dell’art.616 cpp,

applicazione della ipotesi attenuata.

di C 1.000,00.

P.

M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.

DE’L•05;ITATA

Così deciso in Roma 5/12/2013

IN CANCELLERIA

Il

nsgliei est.

Il Pr

2 0 6EN 2014

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