Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24574 del 04/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 24574 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HABLANI MOHAMED N. IL 13/01/1963
avverso la sentenza n. 515/2012 TRIBUNALE di LATINA, del
08/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO FIDELBO;

Data Udienza: 04/04/2013


OSSERVA

Hablani Mohamed ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di
Latina, sull’accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., ha applicato nei suoi confronti la pena di 8
mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 385 c.p., deducendo la violazione dell’art. 143 c.p.p.
e la mancanza di motivazione in ordine alla omessa valutazione della sussistenza delle cause

Il ricorso è manifestamente infondato.
Deve escludersi la dedotta violazione dell’art. 143 c.p.p., in quanto dalla sentenza risulta che
l’imputato comprendesse la lingua italiana, tanto è vero che si dà atto che la richiesta di
patteggiamento è stata avanzata personalmente.
Riguardo all’altro motivo, si osserva che il giudice ha espressamente escluso la sussistenza delle
condizioni che consentono l’applicazione dell’art. 129 c.p.p., sulla base delle inequivoche risultanze
istruttorie, ostative al proscioglimento in base alla norma invocata. Si tratta di una motivazione che,
avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta
delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la
costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez.
un., 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., 25 novembre 1998, Messina).

Pertanto, il ricorso è inammissibile; alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una
somma che si stima equo liquidare in € 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma,9 aprile 2013

DEPOSI TATA

di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.

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