Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24570 del 04/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24570 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FALL MAME CHEIKH IBRA N. IL 01/06/1984
avverso la sentenza n. 4402/2010 TRIBUNALE di GENOVA, del
10/03/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO FIDELBO;
Data Udienza: 04/04/2013
OSSERVA
Fall Mame Cheikh Ibra ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di
Genova, sull’accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., ha applicato nei suoi confronti la pena di
7mesi di reclusione ed euro 3.000 di multa per i reati di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R.
309/1990 e 337 c.p., deducendo la mancanza di motivazione in ordine alla omessa
Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il giudice ha espressamente escluso la sussistenza
delle condizioni che consentono l’applicazione dell’art. 129 c.p.p., sulla base delle inequivoche
risultanze istruttorie, ostative al proscioglimento in base alla norma invocata. Si tratta di una
motivazione che, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della
pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di
decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., 27 marzo 1992,
Di Benedetto; Sez. un., 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., 25 novembre 1998, Messina).
Pertanto, il ricorso è inammissibile; alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una
somma che si stima equo liquidare in € 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, aprile 2013
valutazione della sussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.