Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2457 del 11/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2457 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SICIGNANO GIUSEPPE N. IL 24/08/1984
avverso la sentenza n. 794/2012 TRIBUNALE di MODENA, del
19/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO FIDELBO;
Data Udienza: 11/12/2012
OSSERVA
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Modena, sull’accordo delle parti ex art. 444
c.p.p., ha applicato nei confronti di Giuseppe Sicignano la pena di otto mesi di reclusione per il
reato di cui all’art. 385 c.p.
violazione dell’art. 444 c.p.p. in relazione all’art. 129 c.p.p., nonché l’omessa motivazione in merito
all’applicazione della recidiva di cui all’art. 99 comma 4 c.p.
Il ricorso è manifestamente infondato
Quanto al primo motivo, il giudice ha espressamente escluso la sussistenza delle condizioni che
consentono l’applicazione dell’art. 129 c.p.p., sulla base delle inequivoche risultanze istruttorie,
ostative al proscioglimento in base alla norma invocata. Si tratta di una motivazione che, avuto
riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle
parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la
costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez.
un., 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., 25 novembre 1998, Messina).
In relazione all’altro motivo, si osserva che il consenso prestato dalle parti ai sensi dell’art. 444
c.p.p. sottrae la sentenza alle censure riguardanti l’entità della pena, anche con riferimento alla
sussistenza della recidiva, che nella specie il giudice ha comunque valutato come esistente, dal
momento che ha ritenuto di accogliere la richiesta di patteggiamento che prevedeva il giudizio di
equivalenza della recidiva con le attenuanti generiche.
Il ricorso è pertanto inammissibile; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo liquidare in
e 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento di C 1.500,00 alla cassa delle ammende.
Roma, 11 dicembre 2012
DEPOSITATA
Contro questa sentenza ricorre l’imputato, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo la