Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2457 del 05/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2457 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARTINO ROBERTO N. IL 18/10/1968
MASALA SALVATORE N. IL 01/08/1972
avverso la sentenza n. 2846/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
07/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 05/12/2013

Osserva in:
FATTO E DIRITTO

Martino Roberto e Masala Salvatore ricorrono per cassazione contro la
sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna emessa nei
loro confronti dal giudice di primo grado per i reati ex artt.73 DPR
309/90-337-582 cp. rideterminando la pena come da dispositivo e
lamentano entrambi violazione di legge, difetto di motivazione in
di colpevolezza e il primo l’ingiustificato diniego delle generiche.
Osserva il collegio che i ricorsi sono inammissibili, non solo perché
generici, siccome ripetitivi dei motivi di appello, già valutati in
sede di merito, ma anche perché basati su argomenti in fatto, e
manifestamente infondati, avendo i giudici del gravame dato
adeguatamente conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo
della decisività delle prove raccolte, enunciando analiticamente gli
elementi e le circostanze di fatto convergenti e rilevanti a tal fine,
non mancando di evidenziare le ragioni della congruità del trattamento
sanzionatorio, come determinato in sede di appello, e del diniego delle
generiche, correttamente interpretando e applicando i principi, più
volte espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, sui vari punti
posti in discussione dalle rispettive difese, di guisa che la
motivazione non appare sindacabile in questa sede, soprattutto quando i
ricorrenti tende, come nel caso in esame, a proporre una valutazione
alternativa delle varie vicende e a sollecitare un non consentito
riesame del merito attraverso la rilettura del materiale probatorio.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle
ammende della somma, ritenuta di giustizia ai sensi dell’art.616 cpp,
di 1.000,00.
P.

4\0A

Q

2

M.

riferimento alla valutazione della prova e alla conferma del giudizio

Dichiara inammissibili i ricorsi e

condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno della somma di
1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 5/12/2013
Il Pre

Il Coijigliere est.

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