Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24562 del 04/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24562 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ADELLA FRANCO N. IL 07/04/1962
avverso la sentenza n. 68/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
14/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO FIDELBO;
Data Udienza: 04/04/2013
OSSERVA
Con la decisione in epigrafe, la Corte d’appello di Messina, in parziale riforma della sentenza
emessa in data 22.7.2010 dal Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto, ha confermato la condanna
di Franco Adella in ordine al reato di calunnia per aver falsamente denunciato lo smarrimento di un
assegno, ma ha disposto la revoca delle statuizioni civili.
della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo.
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo proposto.
La sentenza ha preso in esame la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di calunnia e,
con una motivazione immune da vizi logici, ha escluso la buona fede dell’imputato, evidenziando
come questi, al momento della denuncia di smarrimento, avesse la piena consapevolezza che
l’assegno era stato consegnato a Giovanni La Rosa (v. pag. 5 della sentenza).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma,gaprile 2013
Il Consigl
stensore
Il P
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione personalmente, deducendo la manifesta illogicità