Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24559 del 22/05/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 24559 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: APRILE ERCOLE

SENTENZA

sul ricorso presentato dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna
nel procedimento nei riguardi di
House Building s.p.a., con sede ad Imola (BO), in persona del suo legale
rappresentante pro tempore,

avverso l’ordinanza del 23/06/2012 del Tribunale di Bologna;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della
ordinanza impugnata;
udito per la persona giuridica sottoposta ad indagini l’avv. Giovanni Trombini,
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO

Data Udienza: 22/05/2013

1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Bologna, adito ai sensi degli
artt. 322 e 324 cod. proc. pen., in accoglimento dell’istanza di riesame
presentata nell’interesse della House Building s.p.a., annullava il decreto del
04/05/2012, integrato con provvedimento del 18/05/2012, con il quale il Giudice
per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro
preventivo per equivalente di somme di denaro, titoli e valori, beni mobili,
immobili ed altre utilità, fino alla corrispondenza di euro 37.780.637,30, nella
disponibilità della società House Building ovvero di una serie di società

ter e 53 d.lgs. n. 231 del 2001, in ragione della prospettata responsabilità
amministrativa della House Building (di cui al capo R) dell’imputazione, derivante
dalla commissione, da parte di Alberto Mezzini, Maurizio Zuffa e Claudio
Morsenchio, tutti aventi incarichi dirigenziali nella House Building, del reato di
aggiotaggio, di cui all’art. 2637 cod. civ. (capo Q) dell’imputazione), per avere,
tra il 13/06/2006 ed il 28/12/2009, diffuso notizie false e posto operazioni
simulate ed altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile
alterazione del prezzo della azioni House Building, quotate dal 29/12/2009 nel
segmento AIM della Borsa Italiana, producendo un quadro informativo falso sulla
situazione economico-finanziaria e patrimoniale della società.
Rilevava il Tribunale come, pur sussistendo i gravi indizi di colpevolezza carico
del Mezzini e degli altri indagati cui era stato addebitato il reato presupposto,
dovesse escludersi la configurabilità di una responsabilità amministrativa della
House Building in quanto il delitto di aggiotaggio doveva considerarsi commesso
nell’esclusivo interesse dello stesso Mezzini e degli altri indagati, e non anche
nell’interesse della House Building, la quale non aveva neppure conseguito alcun
profitto dalle operazioni decettive oggetto di contestazione: situazione, dunque,
che, a mente dell’art. 5 comma 2 d.igs. cit., esclude la punibilità della relativa
persona giuridica, cui gli indagati persone fisiche appartenevano con funzioni di
rappresentanza, amministrazione o direzione.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Bologna il quale, formalmente con due distinti motivi, ha
denunciato la violazione di legge, in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen., 5 e 6
d.lgs. n. 231 del 2001, per avere il Collegio del riesame immotivatamente
escluso, pure con travisamento delle prove, che il Mezzini e gli altri dirigenti della
House Building avessero consumato il descritto reato di formazione fittizia del
capitale sociale anche nell’interesse della stessa società ovvero a vantaggio della
medesima, essendo stata artificiosamente aumentata la sua affidabilità nei
confronti dei terzi; nonché per avere erroneamente trascurato che, a norma

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(7,

interamente controllate dalla prima: decreto adottato ai sensi degli artt. 19, 25

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dell’art. 6 comma 5 d.lgs. cit., è sempre disposta la confisca del profitto che
l’ente ha tratto dal reato, anche per equivalente.
3. Con memoria depositata il 12/04/2013, il difensore della House Building
s.p.a. ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando come il provvedimento del
Tribunale del riesame fosse sorretto da adeguata e corretta motivazione.
4. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato, e ciò per due alternativi ordini di
ragioni.
4.1. Escluso che, giusta l’esplicita previsione dell’art. 325 comma 1 cod. proc.
pen., in questa sede possano essere dedotti vizi di motivazione ovvero altri
motivi diversi dalla violazione di legge, va rilevato come sia meritevole di
positiva considerazione la censura mossa dal ricorrente in ordine alla erronea
applicazione della norma prevista dall’art. 5 digs. n. 231 del 2001 per la quale
“l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio”
(comma 1) e “non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito
nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”.
Anche aderendo all’orientamento di autorevole dottrina, questa Corte ha già
avuto modo di sottolineare che, in tema di responsabilità da reato delle persone
giuridiche e delle società, l’espressione normativa, con cui se ne individua il
presupposto nella commissione dei reati “nel suo interesse o a suo vantaggio”,
non contiene un’endiadi, perché i termini hanno riguardo a concetti
giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse “a monte” per effetto
di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza
dell’illecito, da un vantaggio obbiettivamente conseguito con la commissione del
reato, seppure non prospettato “ex ante”, sicché l’interesse ed il vantaggio sono
in concorso reale (Sez. 2, n. 3615/06 del 20/12/2005, D’Azzo, Rv. 232957).
Ne deriva che la responsabilità della persona giuridica non è affatto esclusa
laddove l’ente abbia avuto un interesse concorrente a quello dell’agente o degli
agenti che, in posizione qualificata nella sua organizzazione, abbiano commesso
il reato presupposto. Sotto questo punto di vista, se è ragionevole ritenere, sulla
base della motivazione dell’ordinanza gravata, che il Mezzini ed i suoi odierni
coindagati abbiano avuto di mira il conseguimento di benefici personali
(consistenti nell’artificioso incremento tanto del capitale sociale, passato da
2.300.000 a 36.780.000 di euro, quanto del patrimonio netto, fatto crescere da
2.370.676 a 50.939.627 di euro), appare frutto di un’erronea applicazione della
norma in esame l’aver affermato che l’accertato fittizio aumento del capitale
sociale e del patrimonio, attuato mediante le innanzi descritte operazioni di
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aggiotaggio, non fosse stato realizzato anche nell’interesse ovvero in vantaggio
della medesima House Building: ciò tenuto conto, in generale, che non è corretto
far coincidere l’interesse oggettivo con le soggettive intenzioni e rappresentazioni
dell’agente o degli agenti, poiché quel requisito finirebbe per essere
ingiustificatamente identificato con il dolo specifico che riguarda la sfera
soggettiva dell’autore o degli autori del reato presupposto, e non l’ente; e, più in
particolare, che dagli elementi di prova acquisiti – già evidenziati nel decreto
genetico della misura cautelare reale e pure analiticamente richiamati nel ricorso
del capitale e del patrimonio aveva determinato un aumento dell’affidabilità della
medesima compagine sociale nei confronti dei terzi (operatori economici, nuovi
investitori, clienti e fornitori, istituti di credito aventi rapporti con la House
Building: assolvendo il capitale sociale, come riconosciuto dalla difesa della
ricorrente nella memoria del 12/04/2013, anche una funzione supplementare di
garanzia per i terzi) ed una sensibile moltiplicazione del valore delle azioni della
società che si stava accingendo ad essere quotata in borsa.
4.2. Nella motivazione dell’ordinanza gravata risulta sussistere anche una
ulteriore manifesta violazione di legge, per avere il Tribunale del riesame
annullato il decreto applicativo della misura del sequestro preventivo ed
ordinato, conseguentemente, la restituzione di quanto già sottoposto a vincolo,
omettendo di considerare che quella misura cautelare reale era stata disposta dal
Giudice per le indagini preliminari anche perché i falsi valori che avevano
incrementato il patrimonio della House Building per un importo pari ad euro
37.780.637,30, dovevano essere qualificati come profitto del reato di
aggiotaggio, tratto dalla stessa società (v. pag. 63 del decreto 04/05/2012 e
pag. 4 del provvedimento, integrativo del primo, del 18/05/2012): profitto, come
tale, sempre confiscabile a mente sia dell’art. 2461 cod. civ., che dell’art. 6
comma 5 d.lgs. n. 231 del 2001, anche laddove dovesse essere esclusa la
responsabilità amministrativa dell’ente.
Al riguardo va rammentato l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità per il
quale, in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, la confisca del
profitto del reato prevista dagli artt. 9 e 19 d.lgs. n. 231 del 2001 si configura
come sanzione principale, obbligatoria ed autonoma rispetto alle altre previste a
carico dell’ente, e si differenzia da quella configurata dall’art. 6 comma 5 del
medesimo decreto, applicabile solo nel caso difetti la responsabilità della persona
giuridica, la quale costituisce invece uno strumento volto a ristabilire l’equilibrio
economico alterato dal reato presupposto, i cui effetti sono comunque andati a

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oggi portato all’attenzione di questo Collegio – era risultato che quell’incremento

vantaggio dell’ente (Sez. Li, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti Spa e
altri, Rv. 239925).

4.3. L’ordinanza gravata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale dì
Bologna che nel nuovo esame della richiesta ex art. 322 cod. proc. pen., a suo
tempo presentata nell’interesse della Uni Land s.p.a., si uniformerà ai principi di
diritto innanzi esposti.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di
Bologna.
Così deciso il 22/05/2013

P.Q.M.

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