Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24557 del 22/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 24557 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: APRILE ERCOLE

SENTENZA

sul ricorso presentato dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna
nel procedimento nei riguardi di
Uni Land s.p.a., con sede in Monghidoro (B0), in persona del suo legale
rappresentante pro tempore,

avverso l’ordinanza del 23/06/2012 del Tribunale di Bologna;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della
ordinanza impugnata;
udito per la persona giuridica sottoposta ad indagini l’avv. Giovanni Trombini,
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO

Data Udienza: 22/05/2013

1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Bologna, adito ai sensi degli
artt. 322 e 324 cod. proc. pen., in accoglimento dell’istanza di riesame
presentata nell’interesse della Uni Land s.p.a., annullava il decreto del
04/05/2012, integrato con provvedimento del 18/05/2012, con il quale il Giudice
per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro
preventivo per equivalente di somme di denaro, titoli e valori, beni mobili,
immobili ed altre utilità, fino alla corrispondenza di euro 199.718.038,00, nella
disponibilità della società Uni Land ovvero di una serie di società interamente

n. 231 del 2001, in ragione della prospettata responsabilità amministrativa della
Uni Land (di cui al capo F bis) dell’imputazione, derivante dalla commissione, da
parte di Alberto Mezzini e di altri soggetti con incarichi dirigenziali nella Uni
Land, del reato di formazione fittizia di capitale, di cui all’art. 2632 cod. civ.
(capo F) dell’imputazione), per avere, tra il 28/02/2006 ed il 11/07/2009,
aumentato fittiziamente il capitale sociale della Uni Land, incrementato
fraudolentemente del 78,63% del valore conferito, pari ad euro 199.718.038,
mediante la rilevante sopravvalutazione della partecipazione in Cem s.p.a.,
conferita in Uni Land il 28/02/2006 (partecipazione già appartenente alla Cem
Lux, ad Alberto Mezzini ed a Mario Mezzini) e l’attribuzione gratuita di una nuova
azione ogni dieci possedute, attraverso il passaggio a capitale della riserva
sovrapprezzo azioni, fraudolentemente formata con l’anzidetta rilevante
sopravvalutazione.
Rilevava il Tribunale come, pur sussistendo i gravi indizi di colpevolezzarcarico
del Mezzini e degli altri indagati cui era stato addebitato il reato presupposto,
dovesse escludersi la configurabilità di una responsabilità amministrativa della
Uni Land in quanto il delitto di formazione fittizia di capitale doveva considerarsi
commesso nell’esclusivo interesse dello stesso Mezzini e degli altri indagati, e
non anche nell’interesse della Uni Land, la quale non aveva neppure conseguito
alcun profitto dalla operazione decettiva oggetto di contestazione: situazione,
dunque, che, a mente dell’art. 5 comma 2 d.lgs. cit., esclude la punibilità della
relativa persona giuridica, cui gli indagati persone fisiche appartenevano con
funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Bologna il quale, formalmente con due distinti motivi, ha
denunciato la violazione di legge, in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen., 5 e 6
d.lgs. n. 231 del 2001, per avere il Collegio del riesame immotivatamente
escluso, pure con travisamento delle prove, che il Mezzini e gli altri dirigenti della
Uni Land avessero consumato il descritto reato di formazione fittizia del capitale
2

controllate dalla prima: decreto adottato ai sensi degli artt. 19, 25 ter e 53 d.lgs.

sociale anche nell’interesse della stessa società ovvero a vantaggio della
medesima, essendo stata artificiosamente aumentata la sua affidabilità nei
confronti dei terzi; nonché per avere erroneamente trascurato che, a norma
dell’art. 6 comma 5 d.lgs. cit., è sempre disposta la confisca del profitto che
l’ente ha tratto dal reato, anche per equivalente.
3. Con memoria depositata 11 12/04/2013, il difensore della Uni Land s.p.a. ha
chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando come il provvedimento del Tribunale

4. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato, e ciò per due alternativi ordini di
ragioni.
4.1. Escluso che, giusta l’esplicita previsione dell’art. 325 comma 1 cod. proc.
pen., in questa sede possano essere dedotti vizi di motivazione ovvero altri
motivi diversi dalla violazione di legge, va rilevato come sia meritevole di
positiva considerazione la censura mossa dal ricorrente in ordine alla erronea
applicazione della norma prevista dall’art. 5 digs. n. 231 del 2001 per la quale
“l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio”
(comma 1) e “non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito
nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”.
Anche aderendo all’orientamento di autorevole dottrina, questa Corte ha già
avuto modo di sottolineare che, in tema di responsabilità da reato delle persone
giuridiche e delle società, l’espressione normativa, con cui se ne individua il
presupposto nella commissione dei reati “nel suo interesse o a suo vantaggio”,
non contiene un’endiadi, perché i termini hanno riguardo a concetti
giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse “a monte” per effetto
di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza
dell’illecito, da un vantaggio obbiettivamente conseguito con la commissione del
reato, seppure non prospettato “ex ante”, sicché l’interesse ed il vantaggio sono
in concorso reale (Sez. 2, n. 3615/06 del 20/12/2005, D’Azzo, Rv. 232957).
Ne deriva che la responsabilità della persona giuridica non è affatto esclusa
laddove l’ente abbia avuto un interesse concorrente a quello dell’agente o degli
agenti che, in posizione qualificata nella sua organizzazione, abbiano commesso
il reato presupposto. Sotto questo punto di vista, se è ragionevole ritenere, sulla
base della motivazione dell’ordinanza gravata, che il Mezzini ed i suoi odierni
coindagati abbiano avuto di mira il conseguimento di benefici personali
(consistenti nell’artificiosa sopravvalutazione del conferimento operato dai soci
facenti capo alla Cem ed alla conseguente acquisizione di un numero di azioni

del riesame fosse sorretto da adeguata e corretta motivazione.

molto superiore a quella che sarebbe loro spettato), appare frutto di un’erronea
applicazione della norma in esame l’aver affermato che l’accertato fittizio
aumento del capitale sociale non fosse stato realizzato anche nell’interesse
ovvero in vantaggio della medesima Uni Land: ciò tenuto conto, in generale, che
non è corretto far coincidere l’interesse oggettivo con le soggettive intenzioni e
rappresentazioni dell’agente o degli agenti, poiché quel requisito finirebbe per
essere ingiustificatamente identificato con il dolo specifico che riguarda la sfera
soggettiva dell’autore o degli autori del reato presupposto, e non l’ente; e, in
genetico della misura cautelare reale e pure analiticamente richiamati nel ricorso
oggi portato all’attenzione di questo Collegio – era risultato che quell’incremento
di capitale aveva determinato un aumento dell’affidabilità della medesima
compagine sociale nei confronti dei terzi (operatori economici, nuovi investitori,
clienti e fornitori, istituti di credito aventi rapporti con la Uni Land: assolvendo il
capitale sociale, come riconosciuto dalla difesa della ricorrente nella memoria del
12/04/2013, anche una funzione supplementare di garanzia per i terzi) ed una
sensibile moltiplicazione del valore delle azioni della società quotata in borsa,
anche in conseguenza della successiva diffusione di comunicati in ordine
all’avvenuta capitalizzazione.
4.2. Nella motivazione dell’ordinanza gravata risulta sussistere anche una
ulteriore manifesta violazione di legge, per avere il Tribunale del riesame
annullato il decreto applicativo della misura del sequestro preventivo ed
ordinato, conseguentemente, la restituzione di quanto già sottoposto a vincolo,
senza in alcun modo considerare che quella misura cautelare reale era stata
disposta dal Giudice per le indagini preliminari anche perché i falsi valori
patrimoniali, che avevano incrementato il patrimonio della Uni Land per un
importo pari ad euro 199.718.038, dovevano essere qualificati come profitto del
reato di formazione fittizia del capitale, tratto dalla stessa società (v. pag. 55 del
decreto 04/05/2012 e pag. 4 del provvedimento, integrativo del primo, del
18/05/2012): profitto, come tale, sempre confiscabile a mente dell’art. 6 comma

5 d.lgs. n. 231 del 2001, anche laddove dovesse essere esclusa la responsabilità
amministrativa dell’ente.
Al riguardo va rammentato l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità per il
quale, in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, la confisca del
profitto del reato prevista dagli artt. 9 e 19 d.lgs. n. 231 del 2001 si configura
come sanzione principale, obbligatoria ed autonoma rispetto alle altre previste a
carico dell’ente, e si differenzia da quella configurata dall’art. 6 comma 5 del
medesimo decreto, applicabile solo nel caso difetti la responsabilità della persona
4

particolare, che dagli elementi di prova acquisiti – già evidenziati nel decreto

giuridica, la quale costituisce invece uno strumento volto a ristabilire l’equilibrio
economico alterato dal reato presupposto, i cui effetti sono comunque andati a
vantaggio dell’ente (Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti Spa e
altri, Rv. 239925).

4.3. L’ordinanza gravata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di
Bologna che nel nuovo esame della richiesta ex art. 322 cod. proc. pen., a suo
tempo presentata nell’interesse della Uni Land s.p.a., si uniformerà ai principi di

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di
Bologna.
Così deciso il 22/05/2013

diritto innanzi esposti.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA