Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2455 del 05/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2455 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ASARO MARTINO N. IL 02/01/1963
avverso la sentenza n. 1322/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
16/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 05/12/2013
20394/13 RG
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ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI TRIESTE in data
16.1.2013, ricorre per cassazione l’imputato MARTINO ASARO, enunciando
2. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo prospetta deduzioni del
tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni
svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l’ammissibilità
dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della
critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso:
20377 dell’11.3-14.5.2009
e
Sez. 6, sent.
Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009)
genericamente criticate con assertiva critica alle dichiarazioni della persona
offesa, così prospettando in definitiva censure di solo merito.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 5.12.2013
motivo di violazione degli artt. 530.2, 533 e 192 c.p.p..