Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24542 del 20/03/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 24542 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 20/03/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PETRELLI LEANDRO N. IL 30/09/1978
avverso la sentenza n. 448/2013 TRIBUNALE di LECCE, del
27/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
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1ette/9~14e le conclusioni del PG Dott.

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Ritenuto in fatto

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Petrelli Leandro avverso la sentenza
emessa in data 27.2.2013 ex art. 444 c.p.p. dal Giudice monocratico del Tribunale di
Lecce che applicava al predetto, con attenuanti generiche equivalenti alle contestate
aggravanti e alla recidiva, la pena concordata di anni uno, mesi tre di reclusione ed €
200,00 di multa per il delitto di furto pluriaggravato e continuato in concorso.
Deduce la violazione di legge in relazione all’art. 99 comma 1 c.p., in quanto, nel calcolo
della pena, era stata considerata la recidiva che nel caso di specie non poteva essere

colposo onde, rimanendo integrata la recidiva da una precedente condanna per delitto
non colposo, non avrebbe dovuto essere presa in considerazione nel giudizio di
comparazione che, quindi, avrebbe potuto essere di prevalenza. Inoltre, non avendo
l’imputato commesso altri reati nei cinque anni successivi alla precedente sentenza, ai
sensi dell’art. 445 comma 2 c.p.p., giammai avrebbe potuto essere considerato recidivo.
Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per
l’annullamento della sentenza impugnata con trasmissione al Tribunale di Lecce per
l’ulteriore corso.
Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La pena applicata, che avrebbe dovuto essere verificata dal Giudice, come suo onere, non
può considerarsi legittima, dal momento che è stato operato un calcolo illegittimo
essendo stata conteggiata e quindi ritenuta sussistente nel giudizio di comparazione
anche la recidiva che, nel caso di specie, non avrebbe potuto essere validamente
contestata (attesa la modifica apportata dall’art. 4 L. n. 251 del 2005 che la prevede solo
qualora i precedenti reati siano di natura non colposa) e, quindi, non avrebbe dovuto
incidere in alcun modo sull’entità della pena finale.
Ne è risultato un giudizio di equivalenza palesemente squilibrato o, almeno, non
adeguatamente motivato.
Ne consegue l’illegalità della pena concordata tra le parti con erscittsierne dell’accordo
concluso fra le parti e ratificato dal Giudice (Cass. pen. Sez. I, n. 19976 del 29.4.2010,
Rv. 247647) ed il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con
trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Lecce.
Così deciso in Roma il 20.3.20 4,
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legittimamente contestata dal momento che il reato precedente era quello di omicidio

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