Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24541 del 20/03/2014
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24541 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ROJCH GIUSEPPE FRANCESCO N. IL 16/12/1981
avverso l’ordinanza n. 121/2013 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del
09/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
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Data Udienza: 20/03/2014
Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione Giuseppe Francesco Roich avverso l’ordinanza emessa in data
9.4.2013 dal G.i.p. del Tribunale di Genova con la quale veniva rigettata l’istanza di
restituzione nel termine per la proposizione dell’opposizione avverso il decreto penale
di condanna n. 1021 del 29.4.2011 emesso dal medesimo G.i.p..
Con detta istanza il ricorrente adduceva di non aver avuto notizia del
provvedimento, notificato in modo formalmente regolare presso la residenza
anagrafica (sita in Oliena) dove tuttavia egli non risiedeva da due anni. Al fine
risultava che nel domicilio anagrafico, del quale l’imputato non negava di
avere ancora la piena disponibilità senza indicarne la cessione a terzi, i
consumi energetici erano rimasti ininterrotti nell’arco di tempo indicato,
dimostrando così l’uso effettivo dell’abitazione. All’esito di tale accertamento
e dell’esame della sorella, che confermava solo di averlo saltuariamente
ospitato nella sua casa di Bologna, alla quale il fratello faceva riferimento, il
G.i.p. rigettava l’istanza.
Il ricorrente deduce il vizio motivazianale in relazione agli accertamenti svolti dal
G.i.p. che era risalito dal consumo di energia elettrica a ritenere che il Roich era stato
presente presso l’abitazione sita in Sardegna e cointestata alla sorella. Contesta,
inoltre, altra argomentazione addotta dal Giudice a quo per controdedurre ad una
notazione improntata al buon senso, contenuta nell’istanza di restituzione in termini
rigettata.
Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato onde va respinto.
L’art. 175 comma 2° c.p.p. non inficia la presunzione di conoscenza derivante dalla
rituale notificazione dell’atto, ma si limita a escluderne la valenza assoluta,
imponendo al giudice di verificare la effettività della conoscenza dell’atto e la
di verificare l’assunto dell’istante il GIP disponeva accertamenti dai quali
consapevole rinuncia a proporre opposizione: onde correttamente il G.i.p. ha disposto
verifiche le cui risultanze sono state da lui apprezzate con insindacabile margine di
discrezionalità.
Nel caso di specie, l’allegazione dell’istante di essersi trasferito di fatto a Bologna per
quasi due anni a cavallo della data cui risale la notificazione del decreto opposto per
compiuta giacenza, è stato solo parzialmente confermata dalla sorella che definiva
“altalenante” il rapporto con il fratello che “andava e tornava” senza fornire
spiegazioni; a ciò s’è aggiunta la prova del consumo continuativo di energia elettrica
nell’abitazione corrispondente alla residenza anagrafica e quindi l’utilizzazione di essa
con continuità anche se non ininterrottamente, da parte dello stesso istante, dal
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momento che non è stata fornita alcuna indicazione di un diverso occupante
dell’immobile.
Tali elementi corrispondono a dati di comune esperienza certamente idonei a
confortare la tesi della non veridicità della versione prospettata con l’istanza che,
pertanto, è stata correttamente disattesa dal Giudice.
Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Così deciso in Roma, il 20.3.2014
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.