Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24541 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 24541 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: FRANCO AMEDEO

SENTENZA
sul ricorso proposto da Cucuzza Salvatore, Cucuzza Michele e Cucuzza
Stelvio;
avverso l’ordinanza emessa il 7 novembre 2012 dal tribunale del riesame
di Catania;
udita nella udienza in camera di consiglio del 10 aprile 2013 la relazione
fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Francesco Salzano, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per
rinuncia;
Osserva
ritenuto che, con ordinanza 8.8.2012, il giudice del tribunale di Caltagirone respinse la richiesta di restituzione di un immobile abusivo avanzata dagli
indagati per il venir meno del periculum in mora;
che il tribunale del riesame di Catania, con l’ordinanza in epigrafe, respinse l’appello degli indagati osservando: – che il tribunale ben poteva integrare la
motivazione dell’ordinanza appellata; – che era irrilevante il consolidamento del
quadro probatorio essendo il sequestro finalizzato ad impedire l’aggravamento
delle conseguenze del reato; – che era altresì irrilevante la presentazione di una
domanda di sanatoria come la pendenza di un procedimento dinanzi al TAR; che quindi non erano venute meno le esigenze cautelari;
che gli indagati, a mezzo dell’avv. Giuseppe Lipera, propongono ricorso
per cassazione deducendo:
1) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sulla permanenza del,fumus e del periculurn in mora. Inoltre manca la motivazione
sulla domanda subordinata con cui avevano chiesto la nomina a custode di Cu-

Data Udienza: 10/04/2013

cuzza Michele, domanda che non è stata esaminata;
2) violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. e dell’art. 111 Cost. perché il tribunale del riesame non ha sanzionato il provvedimento del giudice di primo
grado per mancanza assoluta di motivazione. I ricorrenti sono stati condannati
alle spese nonostante avessero legittimamente impugnato l’ordinanza di primo
grado per avere conoscenza delle motivazioni che legittimavano la decisione
del giudice;
considerato che in data 13.3.2013 è pervenuta in cancelleria dichiarazione
di rinuncia al presente ricorso per cassazione sottoscritta dai ricorrenti ed autenticata dal difensore;
che ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen. il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;
che, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dei ricorrenti alle spese e di ciascuno al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del
ricorso, si ritiene congruo fissare in € 500,00;
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di € 500,00 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 10
aprile 2013.

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