Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2454 del 05/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2454 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIARA MOUHAMADOU N. IL 29/12/1989
avverso la sentenza n. 3107/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
12/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 05/12/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

DIARA Mouhamadou ricorre contro la sentenza d’appello specifi-

cata in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n.
309/1990, e denuncia:
nullità della sentenza impugnata, perché sarebbe priva della sottoscrizione del

1.

presidente del collegio giudicante;

stata erroneamente negata l’attenuante del fatto di lieve entità.

§2.

Il primo motivo è manifestamente infondato, perché la sentenza

reca la firma del presidente e la circostanza che detta firma sia stata apposta a quattro
mesi di distanza dal deposito è irrilevante ai fini della validità del provvedimento.
Il secondo motivo è manifestamente infondato e comunque non consentito,
investendo valutazioni di fatto riservate al giudice del merito. In particolare la sentenza impugnata – attenendosi ai parametri di valutazione fissati dalla legge – ha ritenuto
che il fatto non potesse essere qualificato di lieve entità a causa della quantità e qualità delle sostanze stupefacenti (29 ovuli di eroina e 25 ovuli di cocaina) e delle circostanze della detenzione (occultamento della droga nei propri visceri).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2013.

inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione, perché sarebbe

2.

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