Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24539 del 26/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 24539 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
POMPONIO DAVIDE N. IL 29/12/1967
nei confronti di:
MINISTERO EONOMIA E FINANZE
avverso l’ordinanza n. 1553/2013 TRIBUNALE di PADOVA, del
08/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

1,( (1t014, ,

Uditi difens Avv.;

Data Udienza: 26/02/2014

Con istanza depositata il 23 gennaio 2013, Pomponio Davide ha chiesta al Giudice di pace
di Padova di essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Con provvedimento del 29 gennaio successivo, il giudice ha respinto la richiesta, rilevando
che l’istante non aveva dichiarato:
-di essere consapevole della responsabilità assunta con l’autocertificazione e delle sanzioni
penali previste nel caso di falsità della stessa,
-la eventuale presenza di redditi per legge esenti dall’imposta sul reddito delle persone
fisiche o soggetti a ritenuta alla fonte ovvero ad imposta sostitutiva,
-di non avere beni mobili registrati e di non avere diritti reali su beni dello stesso tipo,
-di non avere subito condanna definitiva per taluno dei reati indicati nell’art. 76 c. 4 bis
della legge n. 124/08,
-il reddito dell’immobile sito in San Giovanni delle Pertiche via Giovanni XXIII n. 23/B.
Con ricorso proposto ex art. 99 del d.p.r. n. 115/02, Pomponio Davide ha impugnato detto
provvedimento, confermando di trovarsi nelle condizioni -descritte nell’autocertificazione
ed attestate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2012, allegata all’istanzapreviste dalla legge per ottenere il riconoscimento del beneficio richiesto. Nello stesso
ricorso, l’esponente ha anche rilevato che la legge non prevede che l’ autocertificazione
debba contenere le indicazioni alle quali ha fatto riferimento il giudice di pace e che, quanto
al reddito derivante dall’immobile di via Giovanni XXIII -del quale per metà era solo nudo
proprietario mentre la rimanente metà era adibita ad abitazione dello stesso- esso era ben al
di sotto dei limiti reddituali previsti dalla legge per la concessione dell’invocato beneficio.
Con provvedimento dell’ 8 marzo 2013, il Tribunale di Padova ha respinto il ricors ,
osservando che dai certificati catastali prodotti risultava che il Pomponio era proprietario per
l’intero di due appartamenti, per complessivi vani 10,5 e che, in mancanza di
documentazione al riguardo, doveva ritenersi applicabile la presunzione, ai sensi della
normativa fiscale in vigore (redditometro), che il reddito dello stesso fosse comunque
superiore al massimo previsto per l’ammissibilità al beneficio; ciò anche senza considerare
le ulteriori osservazioni svolte dal giudice di pace, comunque pur esse fondate.
Avverso detta decisione, propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, il
Pomponio, che deduce il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, laddove il
tribunale ha ritenuto che il reddito proveniente dall’immobile di cui è proprietario (per metà
in uso alla madre) determina un ammontare reddituale che supera il limite previsto dalla
legge; ciò, peraltro, richiamando la normativa fiscale in tema di presunzioni di reddito, non
utilizzabile in materia di gratuito patrocinio.
Considerato in diritto.
Il ricorso è fondato.
In realtà, al rigetto, da parte del giudice di pace, dell’istanza di gratuito patrocinio per
carenze rilevate nell’autocertificazione -in generale concernenti circostanze non richiamate
dalla legge, ed in ordine alle quali, comunque, l’istante avrebbe potuto essere invitato a
fornire i chiarimenti ritenuti necessari- ha fatto seguito un provvedimento di conferma di
quella decisione con riguardo al quale le censure proposte si presentano certamente
giustificate.
Il tribunale, invero, da un lato, ha apoditticamente ritenuto “fondate e condivisibili” le
valutazioni articolate dal giudice di pace con il provvedimento di rigetto dell’istanza di
gratuito patrocinio, senza confrontarsi con gli argomenti svolti dall’interessato nel ricorso
proposto ex art. 99 del richiamato d.p.r.; dall’altro, per confermare detto provvedimento, ha
fatto riferimento a criteri di valutazione del reddito richiamando presunzioni

Ritenuto in fatto.

(“redditometro”) che sono estranee all’istituto del gratuito patrocinio, e comunque applicate
senza alcun richiamo specifico alla situazione del Pomponio, come descritta dallo stesso ed
emergente dalla documentazione in atti, il cui reddito è stato considerato, apoditticamente,
“comunque superiore al massimo previsto per l’ammissibilità al beneficio”.
Si impone, quindi, l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio, per nuovo
esame, al Tribunale di Padova.
P.Q.M.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2014.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Padova per nuovo esame.

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