Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24538 del 16/05/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 24538 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASONI EMANUELE N. IL 07/07/1976
avverso la sentenza n. 2060/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
16/09/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ecou c-ef
che ha concluso per e fammtA.,..02,0.
ct

Udito, per la ‘parte civ . , l’Avv
Udi • ifensor Avv.

Data Udienza: 16/05/2014

t

Con sentenza in data 16 settembre 2013 la Corte di
appello di Ancona confermava la sentenza emessa dal
Tribunale di Camerino in data 11 maggio 2010 che
aveva dichiarato Casoni Emanuele colpevole del
reato di cui all’articolo 186, comma 2, lett.b) del
decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 e, concesse
le attenuanti generiche, lo aveva condannato alla
pena di giorni dieci di arresto convertiti in euro
400,00 di ammenda ed euro 600,00 di ammenda, oltre
al pagamento delle spese processuali, con la
sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per mesi sette.
Avverso tale sentenza il Casoni, a mezzo del suo
difensore, proponeva ricorso per Cassazione e
concludeva chiedendone l’annullamento per i
seguenti motivi:
l) nullità della sentenza per violazione degli
articoli 97,601,602 c.p.p. e 24,111 Cost..
Secondo il ricorrente la sentenza sarebbe nulla
per violazione del diritto di difesa, non
avendo la Corte territoriale rinviato l’udienza
di discussione che era stata fissata nella
giornata del 16.09.2013, data in cui era stata
disposta l’astensione dalle udienze con
delibera del 6.08.2013 dell’Unione delle Camere
Penali e nonostante che il difensore
dell’imputato avesse tempestivamente comunicato
alla cancelleria della Corte di appello di
volere aderire all’astensione, con ciò
motivando la propria assenza dall’udienza.
2) Violazione e falsa applicazione degli articoli
533,597,605
c.p.p..
Mancata
e/o
errata
delibazione sul punto della determinazione
della sanzione accessoria della sospensione
della patente. Lamentava la difesa che anche in
ordine a tale punto c’era stata specifica
impugnazione, ma la Corte territoriale non
aveva delibato su tale doglianza e sulla
specifica richiesta di determinazione del
minimo edittale della pena accessoria.
3) Violazione e falsa applicazione degli articoli
192 e 360 c.p.p.. Inutilizzabilità della prova
raccolta tramite accertamento tecnico urgenteMotivazione
illogica,
perplessa
e
contraddittoria. Lamentava la difesa che
erroneamente i giudici di merito avevano
conferito validità probatoria all’accertamento
tecnico irripetibile costituito dall’esame

RITENUTO IN FATTO

Pi

della condizione di alterazione in capo al
Casoni tramite etilometro, dovendo lo stato di
ebbrezza trovare riscontri esterni che non
possono essere contenuti nelle dichiarazioni
degli agenti accertatori. Secondo la difesa la
Corte territoriale non avrebbe preso in
considerazione il dato scientifico secondo cui
la misurazione tramite alcoltest non effettua
una ricognizione immediata e fattuale della
quantità di alcol presente nell’organismo, ma
si ricollega, tramite un fattore di
conversione, ad una definizione probabilistica
del grado di alcolemia. Il test infatti può
essere influenzato da fattori ambientali quali
la temperatura, l’umidità e la pressione
atmosferica, da determinate condizioni
fisiologiche, nonché da eventuali patologie
cliniche. Lamentava inoltre la difesa che lo
strumento non era stato nell’imminenza
testato,come aveva riferito il teste D’Amato,
ma era stato sottoposto a misurazioni molto
precedenti nel tempo che avrebbero potuto
inficiare la precisione dei risultati.
4) Violazione e falsa applicazione degli articoli
192 e 360 c.p.p.- Difetto di motivazione.
Secondo la difesa emergevano elementi, quali le
dichiarazioni del teste Bovetti, la
certificazione medica, la relazione peritale
del prof. Fedeli che escludevano il quadro
fattuale indicato nella sentenza impugnata. In
particolare la testimonianza del Bovetti
sarebbe stata illegittimamente scissa con una
valutazione non coerente, finalizzata
all’affermazione della colpevolezza
dell’imputato che, invece, non emergerebbe
neppure dall’esame degli accertamenti
irripetibili.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I proposti motivi di ricorso sono infondati.
Per quanto attiene al primo motivo si osserva che
risulta dagli atti che la comunicazione effettuata
per l’udienza del 16.09.2013 dal difensore di
adesione all’astensione dalle udienze disposta con
delibera del 6.08.2013 dell’Unione delle Camere
Penali risulta pervenuta dopo la trattazione del
processo, senza che la difesa sul punto abbia
eccepito alcunché.

ti

3

Infondati sono infine il terzo e il quarto motivo
di ricorso.
Si osserva infatti (cfr. Cass., Sez.4, Sent. n.4842
del 2.12.2003, Rv. 229369) che, nel momento del
controllo della motivazione, la Corte di Cassazione
non deve stabilire se la decisione di merito
proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né
deve condividerne la giustificazione, ma deve
limitarsi a verificare se questa giustificazione
sia compatibile con il senso comune e con i limiti
di una plausibile opinabilità di apprezzamento; ciò
in quanto l’art.606, comma l, lett.e) c.p.p. non
consente a questa Corte una diversa lettura dei
dati processuali o una diversa interpretazione
delle prove, perché è estraneo al giudizio di
legittimità il controllo sulla correttezza della
motivazione in rapporto ai dati processuali.
Tanto premesso la motivazione della sentenza
impugnata appare logica e congrua e supera quindi
il vaglio di questa Corte nei limiti sopra
indicati. I giudici della Corte di appello di
Ancona hanno infatti chiaramente evidenziato gli
elementi da cui hanno dedotto la sussistenza della
responsabilità del Casoni in ordine al reato
ascrittogli. Hanno infatti evidenziato gli esiti
della istruzione dibattimentale e, in particolare,
l’acquisizione di copia degli scontrini emessi
dall’apparecchiatura utilizzata per l’alcoltest e
la testimonianza del Carabiniere D’Amato Franco,
elementi che avevano consentito di riscontrare
sulla persona dell’imputato, alcuni minuti dopo
l’intervento della P.G., un tasso alcolemico
notevolmente superiore ai limiti di legge.
Né potevano desumersi irregolarità nell’etilometro
utilizzato per il test alcolemico, che la difesa
assume non essere stato testato nell’imminenza, in
mancanza di qualsiasi prova al riguardo.
I giudici di appello rilevavano infine che il
e
vinoso
alito
altresì
manifestava
Casoni
arrossamento degli occhi, sintomi che avevano

Per quanto attiene al secondo motivo relativo alla
durata della sospensione della patente di guida
ritenuta eccessiva,
si rileva che la Corte
territoriale ha adeguatamente motivato,
evidenziando che il tasso alcolemico accertato si
allontanava dai livelli minimi di cui alla lettera
b) dell’art.186, comma 2, del Codice della Strada e
tale circostanza giustificava anche il distacco dal
minimo legale della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida
fissata in mesi sette dal giudice di primo grado e
non oggetto di gravame.

Pi

indotto
la polizia giudiziaria a
sottoporlo
all’esame dell’alcoltest con gli esiti di cui
sopra, che non potevano essere smentiti dalle
personali impressioni del teste Bovetti.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

Rigetta il ricorso
e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 16.05.2014

PQM

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