Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24537 del 16/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 24537 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
JOHN BECKY N. IL 02/02/1982
avverso la sentenza n. 7479/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
11/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. EGtAi – c.-. .■ – e—gks4_, e
0,29.5L

ev(91

PI

2,

Ritenuto in fatto

John Becky, imputata in ordine al reato p.e p. dall’art.73
comma 1 d.PR. 309/90 (illecita detenzione di sostanza
stupefacente di tipo marijuana), ricorre personalmente in
cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di
Roma dell’11.11.2013 che aveva confermato quella emessa nel

anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa.
La ricorrente deduceva difetto di motivazione della medesima
in punto di responsabilità in quanto non ci sarebbero
sufficienti prove in merito.
Considerato in diritto
Il ricorso sarebbe inammissibile,

ex articolo 606, comma

3, c.p.p., perché proposto per motivi manifestamente
infondati in quanto ripropone questioni di merito a cui la
sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e
mira ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al
giudice di legittimità. Una volta infatti che il giudice
di merito abbia chiarito la dinamica del fatto con
motivazione congrua, non compete alla Corte di legittimità
valutare gli atti. La Corte di appello di Roma ha invero
adeguatamente ed esaustivamente
responsabilità,

motivato in punto di

evidenziando in particolare che la

sostanza stupefacente, in parte confezionata in involucri
termosaldati e in parte rinvenuta all’interno di una
confezione di pannolini del figlio della ricorrente, era
stata trovata nella camera da letto della donna, entro il
mobiletto a cassetti destinato al figlioletto di quindici
mesi.
Ciò rilevato il Collegio non può non tener conto che la
recente disposizione di cui al D.L. n.146 de123.12.2013
(conv. In L. n. 10 del 21.02.2014),nel qualificare il V
comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90 quale figura autonoma di

giudizio di primo grado che l’aveva condannata alla pena di

3

reato, ha rideterminato la pena edittale da uno a cinque
annidi reclusione e da euro 3.000,00 a euro 26.000,00 di
multa.
Di poco successiva è la sentenza della Corte Costituzionale
n. 32 del 2014, depositata il 25.02.2014, che, per quanto
qui rileva, ha dichiarato la illegittimità costituzionale
dell’art. 4 bis della L. 21.02.2006 n. 49, cioè del testo

dell’art. 73 d.P.R. 309/90 nella formulazione di cui alla
predetta legge c.d. “Fini-Giovanardi”, determinando, come
dalla Corte Costituzionale espressamente affermato,
l’applicazione dell’art. 73 del predetto d.P.R. 309/90 e
relative tabelle nella formulazione originaria (Legge c.d.
“Iervolino-Vassalli”).
La Corte Costituzionale ha definito i limiti oggettivi del
proprio intervento in relazione al D.L. 146/2013,
precisando che “trattandosi di

ius superveniens

che

riguarda disposizioni non applicabili nel giudizio a quo lo
stesso non poteva esplicare alcuna incidenza sulle
questioni oggetto del giudizio della Corte relative a
disposizioni diverse da quelle oggetto di modifica
normativa e che gli effetti del presente giudizio di
legittimità costituzionale non riguardano in alcun modo la
modifica disposta con il decreto legge n. 146 del 2013, in
quanto stabilita con disposizione successiva a quella
censurata e indipendente da quest’ultima”: Ha poi affermato
che “rientra nei compiti del giudice comune individuare
quali norme, successive a quelle impugnate, non siano più
applicabili perchè divenute prive del loro oggetto (in
quanto rinviano a disposizioni caducate) e quali, invece,
devono continuare ad avere applicazione in quanto non
presuppongono la vigenza degli artt. 4 bis e 4 vicies ter,
oggetto della presente decisione”.
Ritiene, però,i1 Collegio che la suddetta sentenza, avendo
dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4 bis
e 4 vicies ter della L. 49/2006, abbia travolto l’intero

Pi

art. 73 d.P.R. 309/1990, facendo rivivere, almeno per i
reati commessi prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 146
del 2013 anche il precedente testo del comma V con la
ripartizione del trattamento sanzionatorio previsto tra
droghe leggere e droghe pesanti, più favorevole al reo per
quel che concerne le droghe leggere, che prevede una pena
detentiva da sei mesi a quattro anni di reclusione.

stata John Becky ritenuta responsabile del reato di cui
all’art.73 d.PR. 309/90 con riferimento alla illecita
detenzione di sola droga leggera (marijuana), sulla base
della nuova normativa di cui sopra, è presumibile che il
trattamento sanzionatorio possa esserle ulteriormente
ridotto (essendo il giudice partito da una pena base
prossima al minimo edittale che in virtù di quanto sopra
evidenziato è stato diminuito).
Pertanto,la sentenza impugnata va annullata limitatamente
al trattamento sanzionatorio con rinvio sul punto alla
Corte d’appello di Roma, precisandosi, ai sensi dell’art.
624 c.p.p., che la statuizione concernente la penale
responsabilità è divenuta irrevocabile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento
sanzionatorio per effetto della sentenza della Corte
costituzionale n.32/2014 e rinvia sul punto alla Corte
d’appello di Roma; rigetta nel resto.
Così deciso il 16.05.2014

Orbene, tornando al caso di specie, si osserva che, essendo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA