Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24536 del 16/05/2014
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24536 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PIRO DANIELE N. IL 21/11/1983
avverso la sentenza n. 2383/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
12/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/20141a relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. licA7‘—U
che ha concluso per c
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
Data Udienza: 16/05/2014
15 Piro Daniele
Motivi della decisione
1.Confermando la sentenza del Tribunale di Catania, la Corte d’appello ha
affermato la responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di cui all’art. 73,
comma 5, del d.p.r. n. 309 del 1990; ed ha ritenuto la prevalenza dell’attenuante
sulla recidiva. L’imputazione, per quanto emerge dalla prima sentenza, attiene alla
2. Ricorre per cassazione l’imputato censurando la motivazione che, si assume,
è illogica e non aderente ai fatti. La sostanza rinvenuta era marijuana; mentre in
sentenza si parla prima di hashish poi di eroina. Inoltre nessun atto probatorio fa
riferimento ad attività di spaccio da parte dell’imputato. In perizia si parla di 45 g di
marijuana mentre in sentenza si afferma che la sostanza era già divisa in stecche.
Poco dopo si legge che si trattava di mezzo panetto ed in un altro passaggio si enuncia
che si trattava di eroina. Il giudice ha in realtà assemblato brani di diverse sentenze
afferenti a vari imputati “ottenendo un’accozzaglia di circostanze” che rendono la
pronunzia priva di giustificazione quanto alla responsabilità. E’ mancata qualunque
concreta valutazione delle doglianze difensive; e non si è neppure motivato in ordine
alla richiesta di sostituzione della pena detentiva ed alla concessione delle attenuanti
generiche. Si è pure trascurato che il minimo edittale è di un anno di reclusione e non
di tre anni.
3.11 primo motivo di ricorso è completamente fondato ed assorbente. In effetti
in sentenza si parla variamente marijuana, hashish, eroina, di panetti e di stecche.
Anche quantitativi e dosi sono indicati in modo divergente. La pronunzia, dunque, non
si attaglia al caso concreto e mostra macroscopici errori ed incongruenze fattuali che
la rendono sostanzialmente priva di pertinente motivazione sul tema della
responsabilità. Essa va quindi annullata con rinvio.
P qm
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Catani
Roma 16 maggio 2014
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Ma
IOTTA)
detenzione di marijuana confezionata in 65 stecche.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale