Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24535 del 16/05/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 24535 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE OLI VEIRA VERA LUCIA N. IL 29/01/1966
avverso la sentenza n. 1810/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
21/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. f-y.L.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

9,c21

Data Udienza: 16/05/2014

Ritenuto in fatto

DE OLIVEIRA Vera Lucia ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, parzialmente
riformando in melius quella di primo grado [è stata assolta dalla contestazione di guida
in stato di ebbrezza, sul rilievo che il fatto non era più previsto dalla legge come reato],

comma 7, del codice della strada, per essersi rifiutata di sottoporsi ad accertamento
tecnico diretto ad acclarare il tasso alcolemico.

Con il ricorso contesta l’affermazione di responsabilità, sostenendo, nel merito, la
contraddittorietà degli elementi indiziari, e, nello specifico, sostenendo che non vi sia
stato il contestato rifiuto.

Contesta il diniego delle attenuanti generiche.

Lamenta che la Corte di merito non avrebbe dato risposta alla richiesta di sostituzione
della pena con il lavoro di pubblica utilità.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato solo con riferimento al trattamento sanzionatorio.

Infondata è invece la doglianza in punto di responsabilità, giacchè la condanna si regge
su una analitica considerazione delle dichiarazioni degli operanti, conducenti non
illogicamente a ritenere dimostrato il rifiuto consapevole.

Sul punto, allora, è sufficiente ricordare che, in tema di ricorso per cassazione,

l’ha peraltro riconosciuta colpevole della residua contestazione di cui all’articolo 186,

allorquando si prospetti il difetto di motivazione, l’articolo 606, comma 1, lettera e),
c.p.p. non consente alla Corte di legittimità una diversa lettura dei dati processuali o una
diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione il controllo
sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori (Sezione VI, 6 maggio
2009, Esposito ed altro).

Va, invece, rivalutato il punto relativo alla concessione delle attenuanti generiche
imponendosi nell’apprezzamento del comportamento dell’imputata- qualificato negativouna considerazione del dato relativo alla richiesta di sostituzione della pena con il lavoro
di pubblica utilità/ dimostrativo di una resipiscenza fattiva.
2

v

Va, altresì, accolta la doglianza sulla mancata sostituzione della pena principale,
dovendosi rilevare assorbentemente che, sul punto, la Corte di merito ha omesso del
tutto di pronunciarsi.

Ciò che integra un vizio motivazionale, ove si consideri, del resto, che la sostituzione

comma 9 bis, del codice della strada) non richiederebbe neppure necessariamente
un’istanza dell’imputato, essendo subordinata solo alla sua “non opposizione”.

Tanto è vero che la sostituzione di che trattasi, laddove sollecitata dall’imputato [come
nel caso di specie, con i motivi di appello], non sarebbe neppure subordinata all’obbligo
dell’indicazione delle modalità esecutive dello stesso [indicazione del lavoro, dell’ente
presso cui si intenda svolgere l’attività, del consenso dell’ente, del piano di lavoro
concordato, ecc.] (cfr. ex pluribus Sezione IV, 2 febbraio 2012, Ambrosi).

La sentenza, pertanto, fermo il giudizio di responsabilità, va annullata in parte qua
limitatamente alla valutazione in ordine alle attenuanti generiche ed alla sostituzione
della pena con il lavoro di pubblica utilità.

P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione in ordine alle attenuanti
generiche e alla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità e rinvia per nuovo
esame alla Corte di appello di Genova; rigetta nel resto.
Così deciso in data 16 maggio 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

della pena detentiva e pecuniaria inflitta con il lavoro di pubblica utilità (articolo 186,

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