Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24533 del 16/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 24533 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MARINELLI FELICETTA

Data Udienza: 16/05/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BONIN ILENIA N. IL 10/01/1985
avverso la sentenza n. 1486/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
12/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. e -Lo-4- (AI 73 e
che ha concluso per re22.2
2A.r!
c(Jukut)ALtxxYg ■–“-L 0(3299.Q._ preter.,, f
/

14elitonseérTa
UdiPiedifensokAvv. troz

(,1/4k. 0(02,

Ce-thu,s,,z
0.129, I
Jo
t ‘a. c cceAu,kAy 0422

goo

9,2740 .

cAU
Asz__

(31

Il G.U.P. del Tribunale di Padova, con sentenza del
19.12.2012, dichiarava Bonin Ilenia colpevole in ordine al
reato di cui agli articoli 110 c.p. e 73 comma quinto d.PR
n. 309/90 (detenzione, al fine di spaccio, di sostanze
stupefacenti del tipo eroina, hashish e marijuana) e la
condannava alla pena di anni uno e mesi quattro di
reclusione ed euro 4000,00 di multa oltre al pagamento
delle spese processuali e di quelle di custodia in
carcere.
Avverso la sopra indicata sentenza proponeva appello
l’imputata.
La Corte di appello di Venezia, con sentenza datata
12.07.2013, oggetto del presente ricorso, confermava la
sentenza emessa nel giudizio di primo grado e condannava
l’imputata al pagamento delle spese del grado.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione
Bonin Ilenia e concludeva chiedendone l’annullamento per i
seguenti motivi:
violazione dell’art.606, n.1 lett. e)
c.p.p.- carenza
della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità
dell’imputata per il reato contestato.
Secondo la difesa erroneamente i giudici della Corte di
appello di Venezia avrebbero ritenuto il concorso della
ricorrente nel reato di illecita detenzione di sostanze
stupefacenti, in quanto non era stato dimostrato alcun
contributo da parte della Bonin alla commissione del
reato, non essendovi elementi dai quali desumere che
l’imputata intrattenesse rapporti con i clienti del
fidanzato, non essendo occultata l’eroina in luoghi di
normale accesso alla Bonin, di talchè poteva ritenersi che
quest’ultima ne ignorava l’esistenza.
2) Violazione dell’art.606 comma l lett.e) c.p.p.- carenza
di motivazione in ordine alla non concedibilità del
beneficio della sospensione condizionale della pena, che
non era stata concessa sulla base di una erronea prognosi
di probabilità di reiterazione nel reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il proposto ricorso è infondato.
Osserva la Corte che correttamente la sentenza impugnata
ha riconosciuto il concorso dell’imputata nel reato di
illecita detenzione al fine di spaccio di sostanze
stupefacenti.
I giudici della Corte territoriale hanno infatti
evidenziato con adeguata e congrua motivazione (cfr pagine

RITENUTO in fatto

.
2, 3 e 4 della sentenza impugnata) gli elementi sulla cui
base hanno ritenuto la sussistenza del concorso
dell’imputata nell’attività di spaccio del fidanzato
Ismaili Chedy, evidenziando oltre alla inverosimiglianza e
alla non credibilità delle dichiarazioni dei due imputati,
il rinvenimento all’interno dei cassetti della camera da
letto della complessiva somma di euro 1.100, il sequestro
di ben sette cellulari e nove porta sim card, le modalità
di occultamento della droga, la presenza nell’interno
dell’appartamento in bella vista di materiale per il
confezionamento delle dosi, la circostanza che l’imputata
ha provveduto a trasportare il correo nel luogo dello
spaccio e a monitorarne l’attività. La stessa deve quindi
rispondere del reato di illecita detenzione di sostanza
stupefacente in quanto, ai fini della configurabilità del
concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale
assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale,
ponendosi come condizione dell’evento lesivo, ma anche
quando assuma la forma di contributo agevolatore, e cioè
quando il reato, senza la condotta di agevolazione,
sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di
riuscita o difficoltà (Cass. Sez.4 n. 24895 del
22.5.2007). Sul punto questa Corte, nella sentenza n.4948
del 22.01.2010, Rv. 246649, emessa dalla quarta sezione in
materia di illecita detenzione di sostanze stupefacenti,
ha ulteriormente precisato la distinzione tra connivenza
non punibile e concorso nel reato commesso da altro
soggetto, evidenziando che, mentre la prima postula che
l’agente mantenga un comportamento meramente passivo,
privo cioè di qualsivoglia efficacia causale, il secondo
richiede, invece, un contributo partecipativo positivo,
morale o materiale, all’altrui condotta criminosa,
assicurando quindi al concorrente, anche
implicitamente,una collaborazione sulla quale questi può
contare.
Congruamente motivata è poi la sentenza impugnata in
ordine al diniego del beneficio della sospensione
condizionale della pena, in considerazione del fatto che,
come già rilevato dal giudice di primo grado, la
complessiva condotta della prevenuta induceva a formulare
una prognosi negativa circa la futura astensione dalla
commissione di reati.
Non rilevano nella fattispecie che ci occupa le recenti
modifiche intervenute nella materia dei reati aventi ad
oggetto le sostanze stupefacenti.
Si fa riferimento in particolare alla recente disposizione
di cui al D.L. n.146 de123.12.2013 (conv. In L. n. 10 del
21.02.2014) che, nel qualificare il V comma dell’art. 73
d.P.R. 309/90 quale figura autonoma di reato, ha
rideterminato la pena edittale da uno a cinque anni di
reclusione ed C 3.000,00 a 26.000,00 di multa e alla
sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014,

(3

pi

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 16.05.2014

depositata il 25.02.2014, di poco successiva che ha
dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis
della L. 21.02.2006 n. 49, cioè del testo dell’art. 73
d.P.R. 309/90 nella formulazione di cui alla predetta
legge c.d. “Fini-Giovanardi”, determinando, come dalla
Corte Costituzionale espressamente affermato,
l’applicazione dell’art. 73 del predetto d.P.R. 309/90 e
relative tabelle nella formulazione originaria (Legge c.d.
“Iervolino-Vassalli”).
Nel caso di specie invero le intervenute modifiche
normative sono irrilevanti, quanto al trattamento
sanzionatorio.
I giudici di merito, infatti, che hanno applicato il comma
quinto dell’art.73 d.PR.309/90, hanno ritenuto la
sussistenza di un unico reato, conformemente alla
giurisprudenza di questa Corte (cfr, tra le altre, Cass.
sez.4, sent. n.42485 del 17.07.2009, Rv.245458 secondo cui
la detenzione contestuale di sostanze stupefacenti di
natura e tipo diversi integra un unico reato e non già una
pluralità di reati in continuazione tra loro) e hanno
fissato una pena base di anni due ben lontana quindi dal
massimo edittale che, sulla base della normativa
attualmente vigente, è pari ad anni cinque di reclusione.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e la ricorrente
condannata al pagamento delle spese processuali.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA