Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24531 del 16/05/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 24531 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LOMBARDI GUIDO N. IL 16/12/1963
avverso la sentenza n. 3103/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
14/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Gemerale in persona del Dott.
che ha concluso per .A2
7ue. co-L,3 o o

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv./

Data Udienza: 16/05/2014

Ritenuto in fatto

LOMBARDI Guido ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di
primo grado [che già lo aveva assolto dalla imputazione di cui all’articolo 189, commi 1 e 7 del
codice della strada], lo aveva peraltro riconosciuto colpevole della violazione di cui all’articolo
189, commi 1 e 6, del codice della strada, pure contestatagli.

La Corte di merito, disattendendo i motivi di appello, riteneva dimostrato il dolo del reato, in

sua presenza, addirittura chiamato una autoambulanza, essendo irrilevante che né questi, né
la passeggera del veicolo investito, presentassero lesioni, tanto che vi era stata assoluzione
per il reato di cui all’articolo 189, commi 1 e 7, del codice della strada] e del suo
allontanamento [in modo tale da impedire che fosse identificato e fosse preso il numero di
targa], dopo una sosta momentanea assolutamente inidonea a soddisfare l’obbligo imposto dal
codice della strada.

Con il ricorso si censura la decisione di merito, riproponendo il tema del dolo del reato, che si
assume carente, e sostenendo che la sosta sul luogo dell’incidente aveva assolto all’obbligo di
legge.

E’ stata depositata memoria difensiva a sostegno dei motivi di ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.

In realtà, si mira a introdurre una censura di merito sull’apprezzamento concordemente
operato dai giudici di primo e secondo grado in ordine alla piena consapevolezza in capo
all’imputato, sia in relazione all’elemento soggettivo del dolo, che in ordine all’allontanamento

ragione delle modalità di verificazione dell’incidente [l’altro automobilista aveva in effetti, alla

dal luogo dell’incidente.

La decisione, invece, è giuridicamente corretta e motivata in modo satisfattivo.

Sotto il primo profilo, giova ricordare che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’articolo
189, comma 6, del codice della strada, che punisce l’utente della strada che, in caso di
incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, il dolo richiesto per la
punibilità può essere integrato anche dal solo dolo eventuale, non essendo necessario il dolo
intenzionale (cfr. ex pluribus Sezione IV, 10 dicembre 2009, Roman). Sul punto, è satisfattivo
il ragionamento dei giudici di merito, basato, come si è accennato, sulle modalità dell’incidente,

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sulla circostanza dell’essere stata chiamata una autoambulanza e, va soggiunto, anche delle
lesioni che, a quanto emerge, lo stesso investitore aveva subito, a dimostrazione
dell’importanza dell’urto: ergo , valorizzandosi situazioni che rendevano probabile che si fosse
verificato quel danno alla persona che fonda l’obbligo normativo di fermarsi.

Sotto l’altro profilo, è

necessario ricordare, in vero, che il reato in contestazione è

pacificamente ravvisabile anche nei casi in cui la persona, al cui comportamento sia comunque
ricollegabile un incidente stradale con danni alle persone, si sia fermata (eventualmente anche

agli organi di polizia preposti all’accertamento dell’esistenza di eventuali reati o comunque agli
accertamenti in materia di infortunistica stradale. La finalità della norma, infatti, è ravvisabile
non solo nell’esigenza di soddisfare gli obblighi di solidarietà che impongono di prestare
assistenza alle persone che, in conseguenza del proprio comportamento (indipendentemente
dall’esistenza della colpa), abbiano subito danni alla persona, ma anche in quella di assicurare
la compiuta ricostruzione delle modalità di verificazione dell’incidente, onde l’obbligo di
fermarsi impone quello di sottoporsi all’identificazione ed ai necessari accertamenti sul luogo
dell’incidente da parte degli organi di polizia diretti a ricostruire l’incidente ai fini dell’eventuale
instaurazione del procedimento penale e comunque ai fini di conoscenza per eventuali iniziative
risarcitorie (cfr. ancora la sentenza Roman citata). Da queste premesse, correttamente è
stato escluso che potesse ritenersi ottemperato l’obbligo di fermarsi nella condotta
dell’imputato, il quale, secondo quanto ricostruito, dopo una sosta assolutamente
momentanea, che aveva impedito la sua identificazione, si era repentinamente allontanato,
senza attendere l’arrivo degli organi di polizia e senza appunto neppure fornire alla controparte
le proprie generalità.

Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 16 maggio 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

prestando l’assistenza necessaria), ma si sia allontanata prima dell’arrivo degli appartenenti

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