Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2453 del 11/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2453 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FERRADA DAVIDE N. IL 10/05/1988
avverso la sentenza n. 1513/2012 TRIBUNALE di BRESCIA, del
25/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO FIDELBO;
Data Udienza: 11/12/2012
A
OSSERVA
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Brescia, sull’accordo delle parti ex art. 444
c.p.p., ha applicato nei confronti di Davide Ferrada la pena di mesi quattro di reclusione per il reato
L’imputato, dopo avere presentato ricorso per cassazione tramite il suo difensore di fiducia, ha
depositato in data 7.9.2012 espressa rinuncia al ricorso.
Alla rinuncia consegue l’inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 589 e 591 lett. d) c.p.p.;
segue comunque la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che si stima equo liquidare in E 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento di € 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Roma, 11 dicembre 2012
Il Consigl
estensore
di cui all’art. 337 c.p.