Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24525 del 20/03/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 24525 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIGLIOTTI EMILIO N. IL 14/10/1979
avverso la sentenza n. 2491/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
01/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore G9perale in…persona del Dott. &22“4…”(At $i ti Lé
che ha concluso per ik 7,;11tuo

Udito, per la parte civi l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 20/03/2014

P
Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione Gigliotti Emilio, personalmente, avverso la sentenza emessa in
data 1.2.2012 dalla Corte di Appello di Genova che, in riforma di quella in data
22.7.2010 del Tribunale di Genova, dichiarava N.D.P. nei confronti del predetto in ordine
al reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. a) C.d.S. perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti all’Autorità amministrativa.
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla trasmissione degli
atti all’Autorità amministrativa, dal momento che nel corpo della motivazione la Corte

pecuniaria irrogabile da parte del competente Prefetto di Genova: assume che la
sanzione amministrativa, attesa l’epoca del fatto (7.12.2007) non era applicabile
essendo la depenalizzazione successiva a tale data, alla luce del principio
dell’irretroattività operante anche per gli illeciti amministrativi ex art. 1 L. n. 689 del
1981).
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Come correttamente rilevato dal ricorrente, la depenalizzazione dell’ipotesi criminosa di
cui alla lett. a) del comma 2 dell’art. 186 C.d.S. è intervenuta successivamente al fatto,
attese le modifiche apportate all’art. 186 C.d.S. dalla Legge n. 120 del 2010.
Orbene, questa Corte (Sez. IV, n. 15617 del 26.1.2011, Rv. 249964) ha già avuto modo
di pronunciarsi sullo specifico punto affermando che “L’assoluzione dal reato di cui all’art.
186, comma primo, lett. a), Cod. strada (guida in stato di ebbrezza con tasso
alcoolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8), per depenalizzazione a seguito
dell’art. 33, comma quarto, legge 29 luglio 2010, n. 120, non comporta la trasmissione
degli atti alla competente autorità amministrativa, in considerazione del principio di
legalità-irretroattività, sancito per gli illeciti amministrativi dall’art. 1 I. n. 689 del 1981
richiamato dall’art. 194 Cod. strada, non rinvenendosi nella legge n. 120 del 2010 una
apposita previsione che possa far ritenere derogato il suddetto principio” .
Non essendovi ragioni per discostarsi da siffatto orientamento, dovrà conseguire
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul punto con eliminazione della
relativa statuizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta trasmissione
degli atti alla competente autorità amministrativa, statuizione che elimina.
Così deciso in Roma, il 20.3.2014

aveva rilevato che la condotta era sanzionabile amministrativamente con sanzione

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