Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24520 del 18/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 24520 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIORDANO ANGELO N. IL 13/02/1988
avverso l’ordinanza n. 642/2013 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 27/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. p.
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Uditi difensor Avv.;
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1 Q.CC-74521Likís3

Data Udienza: 18/02/2014

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RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 27 giugno 2013 il Tribunale di Reggio Calabria,
costituito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. nel procedimento di riesame
introdotto da Giordano Angelo, confermava il titolo cautelare rappresentato
dall’ordinanza emessa dal GIP di Reggio Calabria in data 30 maggio 2013 .
Giova precisare che il Giordano risulta raggiunto da contestazione cautelare per
due ipotesi di reato:

rappresentata dalla cosca Bellocco-Ascone, articolazione della ‘ndrangheta
operante nel territorio di Rosarno dalla fine degli anni ’90 a tutt’oggi, meglio
descritta al capo A del titolo genetico;
– la codetenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente rinvenuta e
sequestrata in danno di Consiglio Damiano il 25 ottobre del 2007 .
Il ruolo descritto nella contestazione provvisoria di partecipazione alla
associazione valorizza le funzioni di appoggio logistico e operativo in favore di
Ascone Vincenzo durante la sua latitanza, nonchè lo svolgimento di funzioni
operative nel settore dei furti, della custodia di armi e dello spaccio di sostanza
stupefacente.
Il gruppo criminoso Ascone viene descritto, nella prima parte del provvedimento,
come una cellula operativa della ‘ndrangheta calabrese, alleato con la più nota
cosca dei Belloco, entrata in contrapposizione sul territorio di Rosarno con la
cosca dei Pesce, a sua volta federata alla famiglia Sabatino.
Le attività investigative valorizzate dal GIP prima e dal Tribunale poi consentono
– secondo i giudici del merito cautelare – di qualificare in tali termini l’agire del
gruppo al cui vertice viene posto Ascone Antonio, che con il fratello Salvatore e i
figli Michele e Vincenzo rappresenta l’asse portante della consorteria criminale,
alleata con la potente cosca Bellocco (oggetto, quest’ultima, di numerosi e
recenti procedimenti, alcuni approdati a sentenze definitive, puntualmente
elencati nel provvedimento impugnato).
Giordano Angelo, come numerosi altri sodali, risulta imparentato con l’Ascone
Antonio per esserne il nipote.
Le indagini inquadrano, in particolare, la mafiosità del gruppo in questione
attraverso l’analisi di una serie di gravi fatti di sangue che si assumono
concatenati, avvenuti tra il 2006 ed il 2007.
In particolare nel mese di ottobre del 2006 si verifica l’omicidio di un affiliato alla
cosca Pesce-Sabatino, a nome Sabatino Domenico.

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– la partecipazione alla associazione per delinquere di stampo mafioso

Tale delitto, secondo i contenuti riversati nel provvedimento e derivanti
dall’analisi di numerose captazioni di conversazioni (ambientali e telefoniche) cui
si aggiungono i contributi narrativi di alcuni collaboranti (in particolare
Facchinetti Salvatore e Marino Vincenzo) sarebbe derivato da un contrasto
insorto, per ragioni di predominio sul territorio, tra i Sabatino e gli Ascone e
sarebbe stato materialmente eseguito da Ascone Vincenzo, figlio di Ascone
Antonio.
Da tale episodio sarebbe derivato il risentimento dei Pesce (altra storica famiglia

immediata vendetta che in un primo momento sarebbe stata frenata dalla
«mediazione» dei Bellocco, alleati proprio degli Ascone.
Tuttavia l’indebolimento del gruppo Bellocco dovuto all’arresto di Bellocco
Giuseppe – avvenuto il 16 luglio del 2007 – determina la rottura dei già fragli
equilibri mafiosi e consente la messa in opera della vendetta dei Pesce/Sabatino,
tanto che già in data 9 agosto 2007 Ascone Vincenzo resta gravemente ferito in
un agguato in Nicotera Marina ed in data 14 agosto 2007 trova la morte in un
secondo agguato armato Ascone Domenico, figlio di Ascone Salvatore e ritenuto
anch’egli coinvolto nell’omicidio di Sabatino Domenico.
Le captazioni ambientali, favorite dal regime detentivo di molti degli affiliati di
vertice della cosca Ascone (tra cui lo stesso Ascone Vincenzo che quando viene
ferito era in condizione di latitanza) sono ampiamente illustrate nel
provvedimento impugnato e – nella lettura offerta dall’ordinanza – consentono di
comprendere che il conflitto insorto tra gli Ascone ed i Sabatino era una vera e
propria «guerra di mafia» che coinvolgeva i Bellocco (da un lato) e i Pesce
(dall’altro) ed era, pertanto, espressione in modo inequivoco del tipo di attività
posta in essere dagli Ascone.
I numerosi riferimenti captativi, realizzati in contemporaneità con alcuni degli
episodi criminosi del 2007 e successivamente agli stessi – e non riproducibili in
questa sede – vengono uniti alle dichiarazioni dei siundicati collaboranti e
consentono di ritenere sussistenti, ad avviso del Tribunale, copiosi indici
rivelatori circa la caratura mafiosa del sodalizio in esame.
In particolare risulterebbe provato, almeno nella misura richiesta dall’art. 273
cod.proc.pen., il solido legame tra gli Ascone ed i Bellocco, la disponibilità di armi
e l’esistenza di nascondigli per sfuggire ai controlli delle forze dell’ordine, la
capacità intimidatoria della cosca, l’esistenza di meccanismi solidaristici
espressivi

dell’affectio societatis,

l’attività svolta dal gruppo nel settore

dell’acquisto e rivendita delle sostanze stupefacenti nonchè le capacità di
reinvestimento nel settore dei trasporti su gomma anche tramite prestanome.

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appartenente alla ‘ndragheta) nei confronti degli Ascone, con desiderio di

Ciò posto, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti applicativi della misura
cautelare nei confronti del Giordano, essenzialmente in riferimento alla analisi di
contenuti di conversazioni intercettate, letti in aderenza al complesso degli
elementi acquisiti durante le indagini.
In particolare, si ritengono rilevanti da parte del Tribunale, ferma restando la
necessità di operare rinvio per gli aspetti di dettaglio al contenuto dell’ordinanza,
i seguenti dati:
a) il contenuto di una conversazione captata il 27 luglio 2007 (antecedente ai

Ascone Maria Lucia (sorella di Ascone Vincenzo) e Furuli Rocco durante la quale
nel fare riferimento ad Angelo Giordano, Lucia afferma che .. Angelo è coinvolto

con loro e non perchè lo voglia ma perchè ormai si è buttato con loro e non
perchè lo voglia ma perchè è obbligato.. ;
b) il contenuto di una conversazione captata durante un colloquio presso il
carcere di Napoli Poggioreale avvenuto il 30 agosto del 2007 tra Ascone
Vincenzo, la madre Fiumara Carmela e la sorella Ascone Maria Lucia. In
particolare, durante detto colloquio Fiumara Carmela si rivolge al figlio detenuto
ed afferma .. ha detto lo zazzu che ti sta raccogliendo tutti i soldi… . Nello stesso
colloquio Ascone Vincenzo dice alla madre .. digli allo zazzu che non vada a

raccontargli i fatti nostri a quel bastardo di..

(si riferiscono ad una terza

persona). L’identificazione di Giordano Angelo, cugino di Ascone Vincenzo, come

..0 zazzu.. deriva dalla correlazione tra un successivo episodio – rappresentato
dall’arresto proprio del Giordano avvenuto in data 11 settembre 2007 per la
detenzione di un’arma – e i commenti relativi a tale episodio operati in data
18.9.2007 tra Ascone Antonio e la Fiumara Carmela, ove, appunto, si parla
dell’avvenuto arresto di ..0 zazzu.. per l’arma;
c) il contenuto di una ulteriore conversazione intervenuta in data 13.9.2007 tra
Ascone Vincenzo – detenuto – e i familiari, nel corso della quale l’Ascone, sempre
parlando con la madre Fiumara Carmela di questioni relative alla spartizione di
denaro mostra risentimento nei confronti di

..0 zazzu..

per la mancata

corresponsione di circa 3.500,00 euro ed afferma, a richiesta di chiarimento della
madre, che ..lui amministrava..;
d) lo stesso episodio dell’arresto per l’arma rinvenuta in data 11 settembre 2007,
di cui si afferma che Giordano si sarebbe attribuito il possesso allo scopo di
proteggere lo zio Ascone Salvatore;
e) la presenza di Giordano Angelo presso l’ospedale ove era stato ricoverato,
dopo l’agguato del 9 agosto 2007 Ascone Vincenzo, evocata in una
conversazione delle prime ore del 10 agosto 2007 intercorsa tra Furuli Rocco e
Ascone Maria Lucia;
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ricordati fatti di sangue nei confronti di Ascone Vincenzo e Ascone Domenico) tra

f) le attività correlate al traffico degli stupefacenti poste in essere da Giordano
Angelo unitamente a Bellocco Antonio, Consiglio Damiano, Michelizzi Antonino e
Ascone Alessandro.
Quanto alle attività correlate agli stupefacenti il Tribunale si sofferma sulla
ricostruzione di alcuni episodi specifici, uno avvenuto in data 22 marzo 2007 e
non oggetto di contestazione nel presente procedimento, un secondo episodio
del 3 ottobre 2007 ed un ultimo, contestato, avvenuto in data 25 ottobre 2007.
Quanto al primo, si ricostruisce in dettaglio il viaggio realizzato da Giordano

2007, con un volo aereo da Lametia Terme.
Tale viaggio, organizzato da Bellocco Antonio, sarebbe stato finalizzato
all’acquisto di sostanza stupefacente, come resterebbe confermato dal fatto che
proprio il Giordano, rientrato in treno il giorno 22 insieme al Michelizzi e
costantemente monitorato dagli investigatori sarebbe stato arrestato per il
possesso di un bagaglio ove erano custoditi circa 500 grammi di sostanza
drogante. Non vi è, nell’ordinanza, uno specifico riferimento all’esito di tale
procedura, nel cui ambito – verosimilmente – la carcerazione subìta dal Giordano
deve essere stata alquanto limitata, in virtù di quanto detto in precedenza (il
Giordano risulta infatti presente presso l’ospedale ove viene ricoverato Ascone
Vincenzo nel successivo mese di agosto).
Il secondo episodio consiste in un sequestro di ‘cannabis’ avvenuto in data 3
ottobre 2007 in un terreno (di proprietà di tal Pronestì Pietro) limitrofo a quelli
della famiglia Ascone.
Tale episodio, in virtù di alcune captazioni viene ritenuto di interesse anche
rispetto alla posizione del Giordano, che si mostra a conoscenza della ubicazione
della sostanza e della sua scarsa qualità.
Vi è poi l’episodio del 25 ottobre 2007, oggetto di contestazione.
In tale data viene operata una perquisizione presso l’abitazione di Consiglio
Damiano, soggetto ritenuto già coinvolto nell’episodio del precedente mese di
marzo ed anch’egli imparentato con gli Ascone. Nella stanza occupata dal
Consiglio e dalla sua convivente Borgese Francesca veniva rinvenuto, occultato
in un pupazzo, un involucro con 20 grammi di eroina nonché, in una scatola di
latta, un secondo involucro con 109 grammi di cocaina.
Altri 196 grammi di sostanza da taglio venivano rinvenuti all’interno della
autovettura del Consiglio, tratto in arresto in flagranza.
La riferibilità della sostanza stupefacente anche al Giordano viene desunta dai
contenuti dei successivi colloqui intercettati tra il Consiglio Damiano, la
convivente Borgese Francesca e la madre Ascone Angelina.

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Angelo unitamente al Bellocco e al Michelizzi verso Torino in data 20 marzo

In particolare dalla conversazione del 30 ottobre 2007, pur essendo evidente la
preoccupazione del Consiglio per la possibile presenza di microspie, si fa
riferimento a Giordano e il Consiglio dice … la cosa io l’avevo, Giordano non

c’entra niente.. (facendo cenno ai familiari di stare zitti).. in seguito, cercando di
non farsi sentire è proprio lo stesso Consiglio a chiedere alla madre e alla
convivente se .. quella che c’era la sotto (si tratterebbe di altra sostanza sfuggita
al sequestro) glie la hai tornata ? .. .
Il riferimento viene interpretato come diretto al Giordano Angelo, cui viene

Da ciò la conferma, ad avviso del Collegio, non solo della gravità indiziaria sul
fatto specifico ma dell’interesse del gruppo criminoso degli Ascone nelle attività
di cessione degli stupefacenti, anche tramite l’attività svolta da Giordano Angelo.
Le esigenze cautelari sono rapportate alla gravità delle contestazioni e alla
raggiunta gravità indiziaria sulle medesime.
La presunzione di sussistenza in rapporto al reato associativo non risulta
incrinata da alcuna circostanza acquisita e l’adeguatezza della misura carceraria
risulta imposta dalla legge.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo
del difensore – Giordano Angelo, articolando due motivi.
Con il primo motivo, comune ad altri ricorrenti, si denunzia vizio di motivazione

sub specie apparenza e manifesta illogicità, della parte della decisione relativa
alla riconosciuta esistenza della cosca Ascone come associazione di stampo
mafioso.
Non sarebbe in realtà motivata ma solo affermata l’esistenza di una unica
consorteria criminosa Bellocco-Ascone.
La valorizzazione di pretesi indici rivelatori non poggia su solide basi conoscitive
in quanto appare frutto di valutazioni sociologiche e relative a condotte non
significative. In particolare non è stata provata alcuna carica intimidatoria del
preteso gruppo Ascone nè appaiono riscontrate le accuse di reinvestimento di
profitti illeciti o gli altri elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice
evocata.
Con il secondo motivo di ricorso, specifico circa la posizione del ricorrente, si
deduce analogo vizio di motivazione in riferimento alla parte dell’ordinanza ove si
ritiene sussistente il grave quadro indiziario circa la condotta partecipativa.
Il Tribunale avrebbe anche in tal caso valorizzato elementi conoscitivi poco
significativi o addirittura smentiti da altre risultanze istruttorie.
In particolare si osserva che l’episodio del viaggio a Torino del marzo 2007 non è
stato correttamente ricostruito, posto che il sequestro del bagaglio del Giordano
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attribuito in codetenzione anche il quantitativo già caduto in sequestro.

non ha dato luogo, in realtà, al rinvenimento di sostanza stupefacente ma di una
provvista di caffeina. Per tale ragione Giordano e Michelizzi vennero
immediatamente rilasciati e non derivò da tale attività investigativa alcun
procedimento penale.
L’arma rinvenuta in data 11 settembre 2007 era realmente del Giordano, che la
deteneva per motivi di difesa personale e nell’occasione non vi fu alcuna
dichiarazione eteroprotettiva nei confronti di Ascone Alessandro, corrispondendo
la versione del Giordano alla realtà dei fatti.

ancora in fae di trattazione. Si tratterebbe in ogni caso di una attività svolta al di
fuori di qualsivoglia contesto associativo.
Si offre, inoltre, diversa lettura dei colloqui intervenuti tra Ascone Vincenzo e i
suoi congiunti in data 13.9.2007 e si afferma che erronea è l’attribuzione al
Giordano della cura di interessi economici di Ascone Vincenzo. Le frasi
pronunziate dalla Fiumara attribuiscono ad altro soggetto il compito in questione.
In sostanza gli elementi a carico sarebbero solo espressivi delle preoccupazioni
insorte, all’interno del nucleo familiare, dopo i tragici episodi dell’estate del 2007
ed in tale contesto andrebbe trovata la giustificazione circa il possesso dell’arma
constatato nel novembre 2007, per sole esigenze di difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
1.1 Quanto al primo motivo, il ricorrente non si confronta – nella espressione
delle critiche – con il reale contenuto della motivazione del provvedimento
impugnato.
Il Tribunale ha infatti valorizzato numerosi e coerenti indici rivelatori della
«caratura mafiosa» della cosca Ascone, sia in quanto tale (disponibilità di armi,
utilizzo di un nascondiglio protetto, rapporti solidaristici tra gli affiliati, capacità di
reinvestimento in attività ad oggetto lecito) che in rapporto al consolidato
rapporto intrattenuto nel corso del tempo con la cosca Bellocco (già oggetto di
ampia verifica giudiziaria approdata a decisioni definitive).
Non si tratta, pertanto, di suggestioni prive di contenuto dimostrativo o di
riflessioni sociologiche.
In particolare, appaiono corrette le deduzioni operate dal Tribunale (sulla base
dei copiosi elementi dimostrativi riportati) circa la «connotazione mafiosa» del
conflitto armato sorto, nel corso del tempo, tra i membri del gruppo Ascone e la
cosca dei Pesce (omicidio del 1999 di Cannizzaro Maurizio, soggetto legato agli
Ascone / omicidio del 2006 di Sabatino Domenico, uomo dei Pesce / reazione dei
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Vi è a carico del Giordano un solo precedente per spaccio ed altri episodi sono

Pesce nel 2007 con attentato ai danni di Ascone Vincenzo del 9 agosto e
successivo omicidio di Ascone Domenico del 14 agosto).
Le evidenti interrelazioni tra gli episodi – ricostruite non solo tramite apporti
dichiarativi di collaboranti ma anche in virtù di analisi dei colloqui intercettati autorizzano ampiamente l’utilizzo di massime di esperienza tese ad inquadrare la
genesi dello scontro armato non certo sulla base di semplici rivalità personali ma
in un’ottica di contrapposizione tra gruppi.
Contrapposizione che vede coinvolti gli Ascone, a vario titolo, come soggetti

anche rispetto ai loro alleati Bellocco.
Da qui, pertanto, è del tutto congruo – sul piano logico – dedurre che :
a) il conflitto trae origine da necessità di radicare e mantenere il controllo delle
attività economiche di ben individuate fasce di territorio, con modalità
rispondenti al contenuto descrittivo della norma incriminatrice (art. 416 bis) ;
b) l’essere uno dei poli del conflitto è di per sè indicativo, in una con le altre
risultanze investigative, della finalità mafiosa perseguita dal gruppo.
Tali aspetti, del tutto evidenti nel percorso motivazionale, non vengono affrontati
in modo adeguato nel ricorso, che pecca pertanto di estrema astrattezza.
1.2 Quanto al secondo motivo, va premesso che il controllo sul «ragionamento
giustificativo» della decisione esercitabile in sede di giudizio di legittimità va
modellato in rapporto a quanto previsto dall’art. 606 comma 1 lett. e cod. proc.
pen. (così come novellato dalla legge 20.2.2006, n.46 art. 8), sia pure in
riferimento al particolare «modello legale» della decisione cautelare, previsto
dall’art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen. .
In particolare, è evidente che le caratteristiche del giudizio di legittimità non
consentono di sovrapporre una «ulteriore» attività valutativa alle attribuzioni di
significato già realizzate in sede di merito ma impongono – nell’ambito dei motivi
dedotti – di realizzare un controllo circa la congruità e la logicità dell’apparato
argomentativo, secondo i seguenti criteri, frutto della maturata elaborazione
giurisprudenziale :
– verifica circa la completezza e globalità della valutazione operata in sede di
merito, non essendo consentito operare irragionevoli parcellizzazioni del
materiale indiziario raccolto (in tal senso, tra le altre, Sez. H n. 9269 del
5.12.2012, Della Costa, Rv. 254871) nè omettere la valutazione di elementi
obiettivamente incidenti nella economia del giudizio (in tal senso Sez. IV,
n.14732 del 1.3.2011, Molinario, Rv 250133 nonchè Sez. I, n.25117 del
14.7.2006, Stojanovic, Rv 234167) ;
– verifica circa l’assenza di evidenti errori nell’applicazione delle regole della
logica tali da compromettere passaggi essenziali del giudizio formulato (si veda
8

protagonisti (ed in parte vittime) dello scontro, con piena autonomia decisionale

in particolare la ricorrente affermazione della necessità di scongiurare la
formulazione di giudizi meramente congetturali, basati cioè su dati ipotetici e
non su massime di esperienza generalmente accettate, rinvenibile di recente in
Sez. VI n. 6582 del 13.11.2012, Cerrito, Rv 254572 nonchè in Sez. H n. 44048
del 13.10.2009, Cassarino, Rv 245627) ;
– verifica circa l’assenza di insormontabili contraddizioni interne tra i diversi
momenti di articolazione del giudizio (cd. contradditorietà interna) ;
– verifica circa la corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi

detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di
ricorso (cd. travisamento della prova)

lì dove tali atti siano dotati di una

autonoma e particolare forza esplicativa, tale da disarticolare l’intero
ragionamento svolto dal giudicante (in tal senso, ex multis , Sez. I n. 41738 del
19.10.2011, Rv 251516).
Ora, restando nell’alveo del ricorso, nessuno di tali vizi può essere rilevato.
Risulta, in particolare corretta la qualificazione come dato decisivo – ai fini
richiesti dall’art. 273 cod.proc.pen. – dei contenuti della conversazione inter alios
(tra Ascone Vincenzo, la madre Fiumara Carmela e la sorella Ascone Lucia) del
30 agosto 2007.
Ciò perchè in detto contesto – particolarmente significativo perchè il colloquio
interviene a breve distanza dall’arresto di Ascone Vincenzo – viene attribuita con
certezza all’odierno ricorrente l’attività di raccolta del denaro ( ..lo zazzu ti sta

raccogliendo i soldi ..) per conto dell’Ascone.
Trattasi di attività correttamente valutata dal Tribunale come indicativa – con il
necessario livello dimostrativo – dell’avvenuta inclusione del Giordano nel gruppo
criminoso (di cui Ascone Vincenzo è elemento di punta) non essendovi una reale
ipotesi alternativa di spiegazione dei contenuti del colloquio.
La diversa chiave di lettura proposta dalla difesa è smentita dalla mera
consultazione del testo della conversazione.
Gli altri elementi indicati nell’ordinanza (possesso dell’arma, coinvolgimento in
attività di acquisto e cessione di stupefacenti) vanno letti non in modo isolato e
parcellizzato, come tende a fare la difesa, ma in modo congiunto e correlato alla
circostanza di cui sopra.
Niente affatto illogica è pertanto la loro coordinazione, essendo emerso che il
gruppo criminoso coltivava interessi nel traffico delle sostanze stupefacenti ed
essendo chiaro che il possesso illegale dell’arma, pur se lo si volesse rapportare
ad esigenze di difesa, è indicativo del ruolo non marginale svolto dal Giordano
nel contesto criminoso oggetto del procedimento.

9

valorizzati nell’ambito del percorso seguito e circa l’assenza di incompatibilità di

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
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P.Q.M.

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Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al
direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p. comma 1

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Così deciso il 18 febbraio 2014
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