Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2452 del 11/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2452 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FABBIANO FABIO N. IL 24/08/1975
avverso la sentenza n. 901/2012 TRIBUNALE di MESSINA, del
18/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO FIDELBO;
Data Udienza: 11/12/2012
P
OSSERVA
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Messina, sull’accordo delle parti ex art. 444
c.p.p., ha applicato nei confronti di Fabio Fabbiano la pena di undici mesi di reclusione per i reati di
Contro questa sentenza ricorre l’imputato, deducendo la violazione dell’art. 444 c.p.p. in
relazione all’art. 129 c.p.p. e lamentando la mancanza di motivazione.
Il ricorso appare manifestamente infondato, in quanto il giudice ha espressamente escluso la
sussistenza delle condizioni che consentono l’applicazione dell’art. 129 c.p.p., sulla base delle
inequivoche risultanze istruttorie, ostative al proscioglimento in base alla norma invocata. Si tratta
di una motivazione che, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di
applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti
per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.
un., 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., 25 novembre
1998, Messina).
Il ricorso è pertanto inammissibile; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo liquidare in
E 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento di E 1.500,00 alla cassa delle ammende.
Roma, 11 dicembre 2012
Il Consig re estensore
cui agli artt. 385 e 496 c..