Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2452 del 02/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2452 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TALI SLIMANE N. IL 20/08/1982
avverso la sentenza n. 1621/2009 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
04/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 02/12/2015

Motivi della decisione
Tali Slimane ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Perugia in data 4/10/2013, con la quale è stata confermata la
condanna pronunciata nei suoi confronti il 17/06/2009 dal Tribunale di Terni in
relazione ai reati di cui agli artt.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (capo A) e 337
cod. pen. (capo B).
L’esponente propone impugnazione riservandosi l’indicazione dei motivi.
Il ricorso è inammissibile.

provvedimento impugnato, come costantemente affermato dalla Corte di
legittimità (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), i
motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.)
debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è,
pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con
specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il
dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
Il motivo di ricorso in cassazione, poi, è caratterizzato da una duplice specificità.
Deve essere sì anch’esso conforme all’art. 581 lett.c) cod.proc.pen. (e quindi
contenere l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell’impugnazione); ma quando
censura le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì,
contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, così che
esso sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall’art. 606,comma 1,
lett. e) cod.proc.pen., deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della
sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per
giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.
Il ricorso in esame non si conforma a tali requisiti e risulta, pertanto,
generico.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in data 2 dicembre 2015

DEPOSIT A

Per investire il giudice di legittimità del compito di sviluppare l’analisi del

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