Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24519 del 18/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 24519 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VASAPOLLO ANTIMO ROLANDO N. IL 18/05/1957
avverso l’ordinanza n. 58/2013 TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, del
15/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 6 / . g..42.

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Data Udienza: 18/02/2014

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 15 aprile 2013 il Tribunale di Vibo Valentia,
giudice dell’esecuzione in composizione monocratica, rigettava l’istanza di
riconoscimento della continuazione in sede esecutiva proposta da Vasapollo
Antimo Rolando.
Il motivo del rigetto è espresso con riferimento alla mancata allegazione di copia
delle decisioni citate nell’istanza, sì da determinare la impossibilità di valutarne i

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione, con personale
sottoscrizione, Vasapollo Antimo Rolando.
Nel ricorso si deduce l’erronea applicazione della disciplina normativa di
riferimento, nonchè il vizio di motivazione.
Il giudice dell’esecuzione, in particolare, avrebbe erroneamente disapplicato la
previsione contenuta nell’art.186 disp.att., in forza della quale le copie delle
decisioni – ove indicate ma non allegate nell’istanza – vanno acquisite d’ufficio.

3. Il ricorso è fondatto e va accolto.
Non vi è dubbio alcuno circa l’esistenza del potere/dovere di acquisire ex officio
la copia delle decisioni indicate nell’istanza dal soggetto richiedente, sulla base di
quanto espressamente previsto dall’art. 186 disp.att. cod.proc.pen. .
Tale norma, peraltro, rappresenta un corollario della generale previsione di legge
contenuta nell’art. 666 co.5 cod.proc.pen. in tema di completamento istruttorio
interno al procedimento esecutivo.
L’omessa acquisizione della decisioni inficia, pertanto, la validità della decisione,
che va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Vibo Valentia, in
diversa composizione.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Vibo
Valentia in diversa composizione.
Così deciso il 18 febbraio 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

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