Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24517 del 20/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 24517 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAIARU’ LUIGI N. IL 28/05/1983
avverso l’ordinanza n. 171/2013 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 21/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. C-6,,,Rn,t,
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 20/01/2014

Ritenuto in fatto

– che la Corte di Appello di Catanzaro, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha
respinto l’istanza proposta nell’interesse di Maiarù Luigi di applicazione
dell’indulto ex lege n. 241/2006 alla pene inflittagli con sentenza del 18 maggio
2011, sia per difetto di legittimazione del difensore che l’aveva proposta sia
anche per l’esistenza di una condizione ostativa all’applicazione del beneficio
richiesto (la condanna per un reato – partecipazione ad associazione per

come aggravato ai sensi dell’art. 74 comma 5 d.P.R. n. 309/1990);
che avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il
condannato, per il tramite del suo difensore, deducendo la fondatezza della
richiesta e l’insussistenza delle rilevate condizioni ostative, posto che la
condanna si riferiva alla sola ipotesi delittuosa di cui all’art. 74 comma 6 d.P.R. n.
309/1990, come desumibile dall’entità della pena inflitta, e che l’applicazione
dell’indulto prescinde da una richiesta di parte;
che il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria del 19
settembre 2013 ha chiesto di qualificare il ricorso come opposizione, ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt. 672 e 677 comma 4, cod. proc. pen.;
che il ricorrente con memoria in data 30 dicembre 2013 ha chiesto di
disattendere la richiesta del PG, a ragione del rilievo che l’istanza rigettata dal
giudice dell’esecuzione, aveva ad oggetto anche la correzione di un errore
materiale contenuto nell’ordine di esecuzione

Considerato in diritto

– che risulta assorbente e preliminare rispetto ad ogni altra considerazione, il
rilievo che la Corte territoriale, quale giudice dell’esecuzione, ha escluso
l’applicabilità dell’indulto, con ordinanza emessa “de piano”, e che avverso tale
provvedimento è proponibile opposizione davanti allo stesso giudice, a norma
dell’art. 672 cod, proc pen. che richiama l’art. 667 comma 4 cod. proc. pen.;
che la giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai univoca nel ritenere che
qualora sia stato erroneamente proposto ricorso per Cassazione avverso un
provvedimento del giudice dell’esecuzione in tema di applicazione dell’amnistia o
dell’indulto, il ricorso medesimo, ai sensi dell’art, 568, comma 5, cod. proc. pen.,
deve essere qualificato come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
e gli atti devono essere trasmessi allo stesso giudice dell’esecuzione per il corso
ulteriore (in termini, ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 23606 dei 5/06/2008, dep.
11/06/2008, imp. Nicastro, Rv. 239730);

delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti – contestato

che l’assunto difensivo secondo cui l’oggetto dell’istanza afferiva anche alla
correzione di un preteso errore materiale contenuto nell’ordine di esecuzione,
non rende immediatamente ricopribile il provvedimento impugnato, vuoi perché
l’oggetto dello stesso riguarda solo e soltanto l’applicazione dell’indulto, sia
anche perché, essendo l’ordine di esecuzione un provvedimento emesso dal
pubblico ministero (art. 656 cod. proc. pen.), l’eventuale istanza di correzione
dello stesso andrebbe proposta direttamente all’organo che ha emesso l’atto che

P.Q.M.

qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc.
pen., dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2014.

si assume inficiato da errore;

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