Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2451 del 11/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2451 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MORELLO RIZIERO N. IL 26/05/1977
avverso la sentenza n. 189/2012 TRIBUNALE di PESCARA, del
03/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO FIDELBO;
Data Udienza: 11/12/2012
OSSERVA
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Pescara, sull’accordo delle parti ex art. 444
c.p.p., ha applicato nei confronti di Riziero Morello la pena di un anno e due mesi di reclusione per
Contro questa sentenza ricorre l’imputato, deducendo la violazione dell’art. 444 c.p.p. in
relazione all’art. 129 c.p.p. e censurando la sentenza in ordine alla congruità della pena.
Il ricorso appare manifestamente infondato, in quanto il giudice ha espressamente escluso la
sussistenza delle condizioni che consentono l’applicazione dell’art. 129 c.p.p., sulla base delle
inequivoche risultanze istruttorie, ostative al proscioglimento in base alla norma invocata. Si tratta
di una motivazione che, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di
applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti
per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.
un., 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., 25 novembre
1998, Messina).
Quanto alla pena, si rileva che il consenso prestato dalle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. sottrae
la sentenza alle censure riguardanti l’entità della pena e le modalità della sua determinazione, tranne
il caso della illegalità della sanzione applicata, situazione che non ricorre nel caso in esame.
Il ricorso è pertanto inammissibile; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo liquidare in
C 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento di C 1.500,00 alla cassa delle ammende.
Roma, 11 dicembre 2012
il reato di cui all’art. 385 c.p.