Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2451 del 02/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2451 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KERRI LEONARD N. IL 07/03/1990
avverso la sentenza n. 523/2014 GIP TRIBUNALE di ROVERETO, del
10/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 02/12/2015

Motivi della decisione

Kerri Leonard ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del
Tribunale di Rovereto in data 10/07/2014, con la quale, ai sensi dell’art.444 cod.
proc. pen., è stata applicata la pena concordata dalle parti, in ordine a plurime
condotte poste in essere in violazione dell’art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre
1990, n.309.
L’esponente deduce violazione di legge per avere il giudice di merito

considerando più grave il reato contestato al capo u) dell’imputazione anziché
quello di cui al capo o).
Il ricorso è inammissibile.
L’imputato, attesa la natura pattizia del rito, ha rinunciato ad avvalersi della
facoltà di contestare l’accusa. Ne consegue, come questa Suprema Corte ha più
volte avuto modo di affermare, che l’imputato non potrebbe prospettare con il
ricorso per cassazione censure che coinvolgano il patto dal medesimo accettato.
In ogni caso, l’erronea indicazione del reato base individuato per la
determinazione della pena su cui operare l’aumento per la continuazione, rileva,
ai fini del sindacato di legittimità, solo nel caso in cui, dall’errato recepimento dei
termini dell’accordo sulla pena da applicare ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,
derivi l’impossibilità di far coincidere la pena finale indicata con quella concordata
dalle parti e non, invece, quando nessuna conseguenza vi sia rispetto alla pena
finale oggetto dell’accordo (Sez. 3, n. 2207 del 14/12/2011, dep.2012, Morelli,
Rv. 251898).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00
in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in data 2 dicembre 2015
estensore

Il Pr

idente

determinato la pena base ai sensi dell’art.81, secondo comma, cod. pen.

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